Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21250/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., l'atto con cui una società debitrice aveva conferito a un'altra società un ramo d'azienda dedicato alla lavorazione del vetro. La creditrice assumeva di vantare un credito verso la debitrice derivante da un complesso rapporto contrattuale internazionale relativo alla fornitura di vetri per un grande appalto in Germania, conclusosi con liti e pagamenti verso la committente estera; il credito era stato poi oggetto di riconoscimento di debito e di successivi accertamenti giudiziali. Le convenute contestavano l'esistenza del credito, sostenevano che il conferimento fosse in realtà un atto solutorio di debito scaduto, negavano l'eventus damni perché la società conferente aveva ricevuto una partecipazione societaria equivalente al valore del ramo ceduto e negavano l'elemento soggettivo richiesto dalla revocatoria. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava; in cassazione le due società soccombenti proponevano ricorso con quattro motivi, ma prima della decisione depositavano rinuncia al giudizio in conseguenza di una transazione complessiva intervenuta tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia al giudizio per cassazione depositata da entrambe le società ricorrenti, rinuncia collegata a una transazione generale tra le parti. In conseguenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e della conseguente carenza di interesse, dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia e compensa integralmente le spese tra le parti. Viene inoltre esclusa l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato come norma fondante dell'azione revocatoria ordinaria esercitata per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia unilaterale al ricorso, manifestando il venir meno dell'interesse alla decisione, determina sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'ammissibilità della declaratoria di estinzione/cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 348 bis c.p.c.

    È menzionato nel controricorso della parte resistente quale eccezione di inammissibilità degli appelli, ma non costituisce oggetto di decisione della Cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se unilaterale e non accettata dalla controparte, quando esprima in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione, consente la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di transazione complessiva tra le parti che definisca integralmente la lite, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta, di regola, la compensazione integrale delle spese quando la definizione della controversia è intervenuta per accordo tra le parti.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.