Cassazione Penale, Sentenza n. 7612/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna per due motivi: 1) vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., dedotta in relazione alla esiguità ponderale delle sostanze trovate addosso al prevenuto; 2) omessa motivazione in ordine alla confisca del denaro sequestrato, poiché il Tribunale non aveva spiegato la riconducibilità del denaro al reato contestato e aveva richiamato in modo generico l'art. 85, comma 3, del d.P.R. 309/1990 (norma che disciplina la confisca delle sostanze stupefacenti), senza motivare specificamente la confisca delle somme di denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (riguardante l'attenuante) ritenendo che non fosse configurabile un errore manifesto nella qualificazione/valutazione della fattispecie. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in ordine alla confisca del denaro, ricordando che anche nelle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. permane l'obbligo di fornire elementi che giustifichino la misura patrimoniale (in particolare la riconducibilità del denaro al reato o l'assenza di giustificazioni legittime). Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla confisca delle somme di denaro e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio su quel punto, confermando per il resto la condanna (6 mesi di reclusione e 800 euro di multa per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990).
Norme richiamate
Sentenze emesse su richiesta delle parti comportano un onere motivazionale più leggero, ma non esimono il giudice dall'obbligo di motivare decisioni rilevanti, in particolare quelle che incidono su diritti patrimoniali (es. confisca).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro sentenze ai sensi dell'art. 444; la valutazione della Corte è che tuttavia è astrattamente ammissibile impugnare la qualificazione giuridica e la legalità del trattamento sanzionatorio nei casi di errore manifesto.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti: dalla sentenza deriva la condanna del prevenuto per semplice detenzione (non contestato lo spaccio).
Circostanza attenuante invocata dalla difesa in relazione alla esiguità delle sostanze; la Corte ha ritenuto che l'eventuale riconoscimento di tale attenuante non fosse manifestamente dovuto e che quindi il motivo non fosse fondato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio dell'obbligo di motivazione: anche nelle sentenze concordate il giudice deve indicare le ragioni che giustificano le misure cautelari o patrimoniali decise, oppure perché ritenga non attendibili le giustificazioni del prevenuto.
art. 85, comma 3, d.P.R. 309/1990
Prevede la confisca delle sostanze stupefacenti ex lege; la Corte ha osservato che tale norma non giustifica automaticamente la confisca del denaro e non è pertinente per motivare la confisca di somme di denaro.
Norma sulla confisca per disposizione in sentenza: quando si confisca denaro occorre motivare la riconducibilità del denaro al reato o l'assenza di una giustificazione lecita; tale motivazione era carente nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nelle sentenze rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'onere motivazionale è attenuato ma non eliminato: il giudice deve comunque spiegare, con elementi concreti, le decisioni che incidono su beni o diritti del prevenuto (es. confisca).
- La confisca di somme di denaro richiede sempre una motivazione che colleghi il denaro all'illecito (provento o strumento del reato) o dimostri l'assenza di giustificazioni lecite; non è sufficiente richiamare norme che dispongono la confisca delle sostanze stupefacenti.
- Se il reato contestato è la semplice detenzione di stupefacenti (non lo spaccio), il giudice deve spiegare come il denaro sequestrato sia riferibile a quell'attività; in mancanza la confisca è vulnerabile in sede di impugnazione.
- La richiesta in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitata: la Corte interviene soprattutto per errori manifesti nella qualificazione giuridica o nella legalità del trattamento sanzionatorio, non per rivalutazioni del merito non manifeste.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti correlate all'esiguità della quantità, la difesa deve fornire elementi chiari; la discrezionalità del giudice su questo punto è ampia e la Corte richiede l'esistenza di un "errore manifesto" per annullare.
- Se la Cassazione annulla solo una parte della sentenza (es. la confisca), il resto della decisione rimane efficace e il rinvio al giudice di merito riguarda soltanto il punto specificamente annullato.
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