Cassazione Penale, Sentenza n. 36380/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa considerazione, da parte della Corte d'Appello, della richiesta congiunta delle parti di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967 e all'art. 612, comma secondo, c.p., e sosteneva che la prescrizione fosse intervenuta prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la censura solo con riguardo al reato di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., i cui termini massimi di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sono decorsi il 3.1.2025, anteriormente alla sentenza d'appello; per tale capo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata estinta per prescrizione. Quanto al reato previsto dagli artt. 4 e 7 L. n. 895/1967, la prescrizione non era maturata (termini massimi di prescrizione di 8 anni e 4 mesi, con scadenza il 3.11.2025), pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Per effetto dell'estinzione del reato meno grave (con cui era stata riconosciuta la continuazione), la Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. I) c.p.p., riducendo la pena complessiva di 10 giorni di reclusione e 244 euro di multa; la pena definitiva è stata fissata in 10 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 1.756.
Norme richiamate
artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967
Gli artt. 4 e 7 L. 895/1967 sono i capi di imputazione per i quali la Corte ha valutato la pena edittale massima (6 anni e 8 mesi) ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione; la prescrizione per questi reati non era ancora maturata alla data della sentenza di secondo grado.
art. 612, comma secondo, cod. pen.
Il reato di cui all'art. 612, comma 2, è stato ritenuto meno grave rispetto agli artt. 4 e 7 L. 895/1967 e soggetto a un termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi; tale termine è scaduto il 3.1.2025, determinando l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 157, comma primo, e art. 161, comma secondo, cod. pen.
Le norme sono state richiamate per la determinazione dei termini massimi di prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile: in base a tali articoli si calcolano i termini da considerare per stabilire se la prescrizione sia maturata.
L'art. 160, relativo alle cause di interruzione della prescrizione, è stato richiamato per segnalare che, tenuto conto delle cause di interruzione, i termini di prescrizione del reato previsto da L. 895/1967 scadono il 3.11.2025.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la declaratoria delle cause di non punibilità (qui l'estinzione per prescrizione) rientri in questioni di diritto che non richiedono nuovi accertamenti di fatto né valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio per la parte estinta.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Richiamato come base per la diretta rideterminazione della pena da parte della Corte quando, per effetto dell'estinzione di un reato satellite, non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; ha permesso la diminuzione della pena complessiva senza rinvio.
Massime di principio
- Quando la prescrizione è eccepita e risulta già maturata alla data della decisione impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato estinto se la questione è di diritto e non richiede accertamenti di fatto.
- In caso di pluralità di reati in continuazione, l'estinzione per prescrizione del reato meno grave può comportare la ricalcolazione immediata della pena complessiva senza rinvio, se la rideterminazione non richiede nuovi accertamenti fattuali (art. 620 c.p.p.).
- Per stabilire se la prescrizione sia maturata occorre valutare il termine massimo di prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile (artt. 157 e 161 c.p.) e considerare eventuali cause di interruzione o sospensione (art. 160 c.p.).
- La data di scadenza della prescrizione va confrontata con la data della decisione impugnata (o della sentenza di grado successivo) per verificare la tempestività dell'eccezione; se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia impugnata, l'estinzione può essere dichiarata dal giudice di legittimità.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione è una questione che spesso rientra nel diritto (non nel merito) e dunque può essere decisa in sede di legittimità senza necessità di nuovi esami probatori, salvo che siano necessari accertamenti di fatto.
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