Cassazione Penale, Sentenza n. 08551/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (capi A, C, E) per taluni imputati, confermato la confisca diretta del profitto del reato relativo al capo E) e condannato Schettini e Galante in solido al risarcimento e al pagamento di una provvisionale a favore della Tecnoconsult. I ricorrenti hanno dedotto vizi di calcolo della prescrizione, travisamento della prova e mancata assunzione di prove (perizia sui flussi), violazioni processuali nella gestione dei testimoni, errata qualificazione giuridica delle condotte (riqualificazione in reato fallimentare), omissione di condanna alla provvisionale di un coobbligato (Rossi), e questioni sulla natura e legittimità della confisca e sulla legittimazione passiva dello Stato (disciplina legge n. 117/1988).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi proposti da Galante e Schettini (con condanna di Galante alle spese e ammenda). Ha però accolto parzialmente le censure relative alla motivazione e alla qualificazione della confisca: ha annullato la parte della sentenza di appello che confermava la confisca (limitatamente a tale punto) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame circa l'identificazione dei beni sequestrati, la distinzione tra confisca diretta e per equivalente, la prova del nesso causale tra reato e beni sequestrati e la quantificazione della quota di profitto spettante a ciascun concorrente. Quanto alla richiesta di qualificazione della parte civile e alla chiamata in causa dello Stato, la Corte ha respinto le censure della Tecnoconsult sul punto e ha stabilito che, quando il danno deriva da un reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle funzioni, l'azione risarcitoria può essere esercitata secondo le norme ordinarie e che il responsabile civile da chiamare è il Ministro della Giustizia (non la Presidenza del Consiglio) nell'ambito della disciplina richiamata dall'art. 13 della legge n. 117/1988. Ha inoltre dichiarato inefficace la revoca extraprocessuale della costituzione di parte civile per carenza di autenticazione e notifica. Infine, ha rigettato il ricorso di Piffer per difetto di interesse e inammissibilità.
Norme richiamate
Il giudice dell'impugnazione, quando dichiara il reato estinto per prescrizione, deve decidere sulle statuizioni civili applicando il criterio civilistico del "più probabile che non" (responsabilità aquiliana) e non può, sulla base di tale norma, compiere un accertamento di colpevolezza penale.
Per la conferma della confisca il giudice dell'impugnazione deve accertare la responsabilità e valutare specificamente la natura della confisca; la norma impone un accertamento preventivo della responsabilità ai fini della misura ablativa.
art. 240-bis e art. 322-ter cod. pen.
Riferimenti normativi relativi alla confisca (anche per equivalente) utilizzati per disciplinare la possibilità di misure ablative e la loro valutazione in sede di impugnazione; la loro applicazione richiede verifica del nesso di derivazione tra beni e reato.
sezione unite "Tettamanti" e successiva giurisprudenza di legittimità (es. Calpitano)
Principio secondo cui, in presenza di parte civile, il giudice d'appello deve valutare anche se sussistano i presupposti per l'assoluzione nel merito (art. 530, 2° comma) prima di limitarsi a dichiarare la prescrizione, attuando così un giudizio bifasico: prima penale (eventuale proscioglimento) e poi civile (standard probatorio civile).
Sezioni Unite "Esposito" e "Massini"
Esposito: l'art. 578-bis ha natura sostanziale con riferimento alla confisca per equivalente e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Massini: fornisce interpretazione sulla natura (recuperatoria vs punitiva) della confisca per equivalente e sui criteri per quantificare il profitto e la ripartizione tra concorrenti; tali principi operano per fatti successivi al loro ingresso in vigore salvo limiti di retroattività.
art. 4 e art. 13 legge n. 117/1988
L'art. 4 disciplina l'azione risarcitoria per danni derivanti da atti giudiziari (legittimazione passiva prevista dalla legge), ma l'art. 13 stabilisce che, se il danno deriva da un reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle funzioni, si applicano le norme ordinarie; la Corte ha interpretato che in quest'ultima ipotesi il responsabile civile è il Ministro della Giustizia (applicazione dell'art. 2049 cod. civ.).
Nel patteggiamento il giudice non decide sulla domanda risarcitoria della parte civile; il patteggiato è quindi sottratto a una valutazione completa della domanda risarcitoria in sede di rito abbreviato/concordato del patteggiamento.
La revoca della costituzione di parte civile è atto personale e, se effettuata fuori udienza, richiede deposito in cancelleria e notifica alle altre parti; la mancata autenticazione della firma e la mancata notifica rendono inefficace la revoca.
Norma richiamata in relazione alla provvisionale: disciplina l'anticipazione del risarcimento in sede civile; la Corte ha trattato questioni sulla condanna alla provvisionale e i limiti di applicarla a coobbligati che hanno patteggiato.
Fondamento della responsabilità aquiliana; il giudice civile/penale investito della domanda risarcitoria valuta il nesso di causalità e la sussistenza del danno secondo il criterio della probabilità prevalente.
Massime di principio
- Quando, in appello, il reato è estinto per prescrizione e c'è una parte civile, il giudice deve prima valutare se esistono i presupposti per l'assoluzione nel merito (art. 530) e solo poi decidere sulle statuizioni civili con il criterio civilistico del "più probabile che non" (art. 578).
- La conferma della confisca in sede d'impugnazione richiede un autonomo accertamento della responsabilità e della natura della confisca (diretta o per equivalente): per la confisca diretta è necessario provare il nesso causale tra reato e bene; per la confisca per equivalente occorre motivare la mancata individuazione del nesso e la misura dell'ablazione.
- Le interpretazioni che ampliano la componente sanzionatoria della confisca per equivalente non sono applicabili retroattivamente ai fatti anteriori all'indirizzo giurisprudenziale che le ha introdotte; il giudice deve rispettare limiti di prevedibilità e non innovare in malam partem.
- Il patteggiamento del coimputato limita la possibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria nei suoi confronti nel procedimento penale (art. 444), con effetti sulla possibilità di condannare quel soggetto alla provvisionale nell'ambito dello stesso processo.
- La revoca extraprocessuale della costituzione di parte civile è efficace solo se eseguita secondo le forme previste (autenticazione della firma, documento di identità e notifica alle parti); altrimenti resta inefficace.
- Se il danno deriva da un reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle funzioni, l'azione risarcitoria segue le norme ordinarie e il responsabile civile da chiamare è il Ministro della Giustizia (applicazione art. 2049 c.c. e art. 13 legge 117/1988), mentre la disciplina speciale di cui all'art. 4 legge 117/1988 ha diversa portata e non si sovrappone automaticamente.
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