Cassazione Civile, Ordinanza n. 24466/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio di appello non poteva essere instaurato. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l’intimata non si è difesa.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 882 residui, relativi a un contratto avente ad oggetto l’acquisto di una vetrina sul sito www.prontoprofessionisti.it per un costo complessivo di euro 1.125, di cui euro 243 pagati per l’attivazione e il resto da corrispondersi in diciotto rate mensili. L’opposta ha contestato la prova del credito e l’inadempimento della società. Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione; il Tribunale ha rigettato l’appello ritenendo non provata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. In cassazione la società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello, ma la Corte ha rilevato d’ufficio un profilo preliminare di ammissibilità dell’appello: il valore della causa non eccede euro 1.100 e, secondo la Corte, il contratto era stato concluso mediante moduli/formulari o comunque in forma che ne escludeva l’applicazione del regime equitativo puro; tuttavia il motivo di appello non deduceva violazioni del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia, unici casi in cui sarebbe stato ammissibile l’appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del gravame e, in cassazione, la richiesta di cassazione della sentenza d’appello.
Norme richiamate
Le cause di valore non eccedente euro 1.100 sono decise dal giudice di pace secondo equità, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.
Il contratto concluso mediante moduli o formulari costituisce eccezione al regime di decisione secondo equità richiamato dall’art. 113 c.p.c.
Le sentenze pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.
Richiamato per le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla parte appellata.
Richiamato per le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla parte appellata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per l’importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il controllo sulla ammissibilità dell’appello è questione di ordine processuale e può essere rilevato d’ufficio dalla Corte di cassazione in ogni stato e grado, con esame diretto degli atti quando si denunci un errore in procedendo.
- Le sentenze del giudice di pace relative a cause di valore non superiore a euro 1.100 sono, in linea generale, pronunciate secondo equità; l’appello contro tali decisioni è ammesso soltanto per specifici vizi: violazione di norme processuali, costituzionali o dell’Unione europea, oppure dei principi regolatori della materia.
- Quando l’appello avverso una sentenza equitativa del giudice di pace non deduce uno dei motivi tassativamente ammessi, il gravame è inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché il giudizio di appello non avrebbe potuto essere instaurato.
- Ai fini della disciplina dell’impugnazione, assume rilievo la qualificazione del contratto come concluso mediante moduli o formulari, in quanto tale elemento incide sull’applicabilità dell’eccezione prevista dall’art. 113 c.p.c.
Come è indicizzato
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