Sentenza n. 13292/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di ammissione al circuito nazionale dell'accoglienza, presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo di esaminare l'istanza e di adottare un provvedimento espresso. Le amministrazioni resistenti si sono costituite depositando una nota difensiva, le cui argomentazioni sono state ritenute non condivisibili. In particolare, la disciplina del d.lgs. n. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE impone l'attivazione immediata delle misure di accoglienza, senza che la temporanea indisponibilità di posti, l'inserimento in lista d'attesa o l'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità possano giustificare la mancata pronuncia o negare l'accesso ordinario all'accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'amministrazione. Ha ritenuto sussistente l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, derivante dalla disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. L'amministrazione è stata condannata a pronunciarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che l'obbligo di accoglienza ha carattere immediato e non può essere compresso per carenze organizzative o indisponibilità di posti; la lista d'attesa è un atto meramente interlocutorio; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza; la vulnerabilità rileva per le particolari misure previste dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015, ma non costituisce requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega formale, incaricato di adottare un provvedimento espresso nei successivi trenta giorni previa istanza dell'interessato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Impone all'amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il silenzio amministrativo illegittimo è stato ritenuto contrario anche ai principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Disciplina gli obblighi dell'amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale.
Individua una delle tipologie di strutture nelle quali deve essere assicurata l'accoglienza, insieme alle strutture previste dall'art. 11.
Individua una delle tipologie di strutture utilizzabili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La verifica di condizioni di particolare vulnerabilità è necessaria per l'accesso alle misure specificamente riferite alle persone vulnerabili, ma non costituisce presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
direttiva 2013/33/UE
Impone agli Stati membri di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; tale obbligo ha carattere immediato.
Massime di principio
- L'amministrazione competente per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale deve concludere l'istanza di ammissione mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge; l'inerzia è illegittima e può essere accertata mediante l'azione avverso il silenzio.
- L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito per mere ragioni organizzative, carenza di posti o indisponibilità temporanea delle strutture.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa costituisce una misura interlocutoria e non equivale all'adempimento dell'obbligo di provvedere né soddisfa il diritto all'esame effettivo della domanda di accoglienza.
- Le esigenze organizzative dell'amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione o l'omessa adozione di un provvedimento espresso.
- La particolare vulnerabilità prevista per le misure speciali di accoglienza non costituisce requisito generale per l'accesso alle misure ordinarie spettanti ai richiedenti protezione internazionale.
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