Cassazione Penale, Ordinanza n. 08971/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione della recidiva. La Corte ha rilevato che si trattava di censure di merito non consentite in sede di legittimità, poiché riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva infatti motivato la congruità della pena, inferiore alla media edittale, e la sussistenza della recidiva qualificata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, valorizzando il quantitativo di droga rinvenuto, il tentativo dell'imputato di sottrarsi al controllo e i precedenti penali specifici e per delitti contro il patrimonio e la persona.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sulla pena e sulla recidiva fossero mere contestazioni in fatto, non sorrette da specifica critica giuridica e quindi non scrutinabili nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, per la quale l'imputato era stato condannato in abbreviato
richiamato implicitamente nel passaggio sulle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva
base normativa della recidiva qualificata applicata e ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito
norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o nella riproposizione di doglianze già scrutinare dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica e puntuale critica della motivazione impugnata.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo quando la sentenza di merito sia priva di adeguata motivazione o si discosti dai parametri legali; non è invece sufficiente contestarne in astratto la congruità.
- L'applicazione della recidiva può essere sorretta dalla valorizzazione di elementi fattuali quali quantità della sostanza, condotta elusiva al controllo e precedenti penali significativi, purché la motivazione dia conto della loro rilevanza nel caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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