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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 554/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società ha impugnato avvisi di accertamento notificati il 27 agosto 2007 per ICI relativa alle annualità 2001-2006. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992; la CTR della Sicilia, con sentenza n. 583/30/15 depositata il 17 febbraio 2015, aveva riformato tale decisione e respinto il ricorso. La CTR aveva ritenuto non necessaria l’allegazione agli avvisi delle delibere e dei regolamenti comunali, adeguata la motivazione degli atti, indicati il funzionario incaricato e il responsabile del procedimento, non sindacabili le delibere di aliquota in assenza di previa impugnazione davanti al giudice amministrativo, infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza e già considerate le somme versate dalla contribuente. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 per la mancata allegazione di delibere, determinazioni, regolamenti e altri atti richiamati; 2) violazione delle norme sui poteri del funzionario e omessa indicazione del responsabile del procedimento; 3) erronea esclusione del potere del giudice tributario di disapplicare le delibere comunali, contestate anche per l’aliquota applicata e per i tempi della loro adozione; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione dell’annualità 2001 e violazione dei termini di decadenza, anche in relazione alla contestata omissione della dichiarazione ICI; 5) insussistenza della soggettività passiva ICI per il periodo 2003-2005, durante il quale il bene sarebbe stato sottoposto a sequestro e nella disponibilità del Comune, nonché per il periodo di confisca; 6) illegittimità delle sanzioni e mancato riconoscimento del ravvedimento operoso per le annualità 2002 e 2005, oltre alla contestazione del calcolo dell’imposta dovuta per il 2005 in relazione al periodo di confisca. Il Comune non si è costituito in Cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: le delibere comunali e gli atti normativi generali soggetti a pubblicità legale si presumono conoscibili e non devono essere allegati agli avvisi. Il secondo è infondato e, per alcuni profili, inammissibile: la censura richiedeva una rivalutazione dei fatti, la questione relativa alla mancata designazione del funzionario era nuova e gli avvisi riportavano il responsabile del procedimento; la sua indicazione non comporta nullità in mancanza di una specifica previsione applicabile agli atti in esame. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la società non ha trascritto né allegato le delibere e i regolamenti di cui sosteneva l’illegittimità, pur essendo astrattamente consentita al giudice tributario la disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto quando investito dai motivi contro l’atto impositivo. Il quarto motivo è inammissibile: l’omessa pronuncia sulla prescrizione non era stata denunciata in modo riconducibile alla nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., mentre le doglianze sulla decadenza implicavano accertamenti fattuali e rivalutazione di documenti non riprodotti o allegati. La Corte ha comunque precisato che, per il termine di accertamento, occorre distinguere tra omesso versamento di imposta dichiarata e omessa dichiarazione: nel primo caso rileva il termine in cui il tributo doveva essere pagato; nel secondo, quello entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il quinto motivo è infondato: la soggettività passiva ICI dipende dalla titolarità della proprietà o di un diritto reale di godimento, e il sequestro, diversamente dalla confisca, non trasferisce la titolarità del bene; nel caso concreto la confisca intervenuta nel 2013 non divenne definitiva, essendo stata la decisione riformata in appello con assoluzione del costruttore. Il sesto motivo è inammissibile perché si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti relativi alla tempestività del ravvedimento e ai conteggi. Le spese della ricorrente restano a suo carico, non essendosi costituito il Comune. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Le delibere comunali relative all’applicazione del tributo e dalla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

    L’obbligo di allegazione agli avvisi riguarda gli atti richiamati nella motivazione che il contribuente non conosce né può conoscere altrimenti; non si estende alle delibere comunali generali soggette a pubblicità legale, che si presumono conoscibili.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    l’art. 7 statuto del contribuente non prevede l’indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità, conformemente al principio generale di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina di per sé la nullità dell’atto tributario quando non vi sia una specifica previsione normativa che commini tale sanzione per la categoria di atti considerata.

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007

    tale sanzione è stata introdotta dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, con riguardo alle sole cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008

    La nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata prevista soltanto per le cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 e non può essere estesa agli atti impositivi in esame.

  • art. 7, D.Lgs. n. 546/1992

    il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere -dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera

    Nel decidere l’impugnazione dell’atto impositivo, il giudice tributario può e deve disapplicare anche d’ufficio la delibera amministrativa presupposta illegittima, purché la delibera sia investita dai motivi dedotti contro l’atto impositivo e salvo un giudicato amministrativo che ne abbia già affermato la legittimità.

  • art. 5, allegato E, L. n. 2248/1865

    il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere -dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera

    Il giudice ordinario, e nel contenzioso tributario il giudice tributario, non applica l’atto amministrativo illegittimo rilevante come presupposto della pretesa, potendo disapplicarlo anche d’ufficio entro i limiti indicati dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data.

    Il vizio di omesso esame presuppone l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo in modo tale che il suo esame avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; l’omessa pronuncia su un’eccezione non è, di per sé, un omesso esame di fatto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

    Per denunciare l’omessa pronuncia non è necessaria la formula sacramentale né l’espressa indicazione del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ma il motivo deve riferirsi in modo univoco alla nullità derivante dall’omissione; è inammissibile la censura che si limiti a prospettare un vizio motivazionale o una violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va denunciata come nullità della decisione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c.; la qualificazione dipende dal contenuto univoco del motivo, non dalla formula utilizzata.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Il termine quinquennale di decadenza si computa distinguendo il presupposto dell’accertamento: per il mancato versamento di imposta dichiarata decorre dall’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere eseguito; per l’omessa dichiarazione, il computo va riferito all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    Con riferimento all’Ici, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, prescrive che il tributo doveva essere versato in 2 rate nell’anno in corso e delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

    Per individuare il termine iniziale dell’accertamento relativo a un’imposta dichiarata ma non versata, rileva il termine entro il quale ciascun pagamento ICI avrebbe dovuto essere effettuato.

  • art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992

    In particolare, la prima parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, comma 4, art. 10, prescrive che “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”.

    In caso di omessa dichiarazione ICI, il dies a quo per il termine di accertamento si collega al termine entro cui doveva essere presentata la dichiarazione relativa all’anno in cui ha avuto inizio il possesso.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992

    dalla lettura congiunta delle citate norme si desume che soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1).

    Ai fini ICI, il possesso rilevante per la soggettività passiva coincide con la titolarità della proprietà o di un diritto reale minore sull’immobile, non con la mera disponibilità materiale del bene.

  • art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    dalla lettura congiunta delle citate norme si desume che soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1).

    È soggetto passivo ICI il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento; il sequestro del bene non fa venir meno tale titolarità, mentre la confisca può determinarne il trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Le delibere comunali generali che determinano il tributo o le relative aliquote, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili e non devono essere allegate all’avviso di accertamento; l’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione che il contribuente non conosce né può conoscere altrimenti.
  • Il giudice tributario può disapplicare anche d’ufficio la delibera amministrativa presupposta all’imposizione quando ne riscontri l’illegittimità, se essa è investita dai motivi di impugnazione dell’atto impositivo e salvo che un giudicato amministrativo ne abbia già affermato la legittimità. In cassazione, la contestazione della delibera richiede che il ricorrente ne trascriva o alleghi il contenuto e indichi gli elementi necessari a verificarne l’illegittimità.
  • L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell’atto tributario se la legge non prevede espressamente tale conseguenza per la categoria di atti considerata; la previsione di nullità richiamata dalla Corte riguarda soltanto le cartelle riferite a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere censurata come nullità della decisione, con univoco riferimento all’omissione; non è sufficiente prospettarla come vizio di motivazione o come mera violazione di legge. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda invece un fatto storico decisivo, il cui esame avrebbe condotto con certezza a una diversa decisione.
  • Per il termine quinquennale di accertamento dei tributi locali occorre distinguere tra omesso versamento di un’imposta dichiarata e omessa dichiarazione: nella prima ipotesi rileva l’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; nella seconda, l’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  • Ai fini della soggettività passiva ICI, il possesso rilevante coincide con la titolarità della proprietà o di un diritto reale di godimento. Il sequestro, misura provvisoria e cautelare, non trasferisce la titolarità e non esclude la soggettività passiva fino all’eventuale confisca; la mera disponibilità materiale del bene non è sufficiente a individuare il soggetto passivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

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