Cassazione Civile, Ordinanza n. 20927/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 2.000 per violazione della disciplina di tutela delle DOP, ritenendo che l'etichetta di una forma di formaggio pecorino commercializzato dalla società, denominato "Pastore del Tirso", evocasse la DOP "Pecorino Sardo". La società propose opposizione davanti al Tribunale delle imprese, sostenendo che il prodotto fosse effettivamente ottenuto con latte ovino prodotto in Sardegna e che, comunque, non vi fosse usurpazione o evocazione vietata. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, la società ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per non avere affrontato l'eccezione di nullità della decisione di primo grado, ritenuta mero copia-incolla di una precedente sentenza e asseritamente viziata da ultrapetizione; 2) violazione dell'art. 13 del Reg. CE n. 510/2006 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 297/2004 per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante che il formaggio fosse prodotto in Sardegna e con latte di pecora sardo; 3) ulteriore violazione delle medesime norme per avere valorizzato la coesistenza dei termini "pecorino" e "sardo", pur essendo il termine "pecorino" non tutelato e potendo il produttore indicare l'origine territoriale del proprio prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo che la motivazione fosse esistente, chiara e sufficiente al c.d. minimo costituzionale e che la censura sull'ultrapetizione fosse comunque superata dalla motivazione implicita della Corte territoriale. Nel merito, ha ritenuto corretto affermare che, ai fini dell'illecito di evocazione di DOP, non fosse decisiva la mera provenienza sarda del latte o del prodotto, perché il conflitto tra segni va valutato sulla base della somiglianza complessiva tra i prodotti e i segni, anche sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Ha confermato che l'uso dell'aggettivo "sardo" nell'etichetta, insieme agli elementi grafici e lessicali richiamati, era idoneo a evocare la DOP "Pecorino Sardo" e a ingenerare nel consumatore medio un'associazione concettuale e visiva con il prodotto protetto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e intellegibile, non apparente.
È stato richiamato come vizio dedotto per censurare la nullità della sentenza, ma il motivo è stato respinto.
art. 13 Reg. CE n. 510/2006
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: […] b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione[…]»
La tutela della DOP copre anche l'evocazione del nome protetto, valutata globalmente sul piano visivo, fonetico e concettuale.
art. 13 Reg. CE n. 1151/2012
È indicato come norma corrispondente e sostitutiva del regolamento previgente, richiamata dal ricorrente in via di raffronto.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 297/2004
È richiamato quale norma nazionale di tutela delle denominazioni protette e come base della sanzione amministrativa impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne ha fatto applicazione per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la nullità per motivazione della sentenza è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, mentre non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La valutazione sulla confondibilità o evocazione di una DOP va compiuta con giudizio globale dei segni e dei prodotti, considerando gli aspetti visivo, fonetico e concettuale, e non può essere esclusa dalla sola circostanza che il prodotto controverso sia effettivamente realizzato in una certa area geografica o con materie prime provenienti da essa.
- Ai fini della tutela delle denominazioni protette, rileva anche la somiglianza concettuale tra il segno contestato e la denominazione registrata, ove il segno evocativo induca il consumatore medio ad associare il prodotto non protetto al prodotto DOP.
- L'apprezzamento circa la sussistenza dell'evocazione o della confondibilità tra segni e prodotti costituisce, di regola, un giudizio di fatto non censurabile in cassazione come violazione di legge se sorretto da motivazione congrua.
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