DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 297
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le sanzioni amministrative per l’uso illecito di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, nonché per le violazioni da parte di imprese, organismi di controllo e consorzi di tutela. Prevede anche regole su inibizioni, recidiva, competenze di accertamento e riparto dei proventi. Parte delle norme richiamate è collegata al regolamento CEE 2081/92, ormai superato dalla disciplina UE successiva.
Sanzioni per la tutela delle DOP e IGP
Sanzioni amministrative per la tutela delle denominazioni protette
Il decreto detta un sistema sanzionatorio amministrativo per la protezione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, con riferimento al quadro allora vigente del regolamento (CEE) n. 2081/92. Le norme colpiscono sia gli usi commerciali illeciti delle denominazioni, sia le violazioni nella presentazione dei prodotti, sia gli inadempimenti di soggetti immessi nel sistema di controllo, strutture di controllo e consorzi di tutela.
Uso commerciale illecito della denominazione protetta
È sanzionato chi impiega commercialmente, in modo diretto o indiretto, una denominazione protetta, il segno distintivo o il marchio registrati per prodotti che non ne hanno diritto. La disciplina distingue varie ipotesi:
- prodotti comparabili, non aventi diritto alla denominazione per mancato controllo, mancata certificazione o violazione della disciplina di produzione;
- prodotti non comparabili, quando l’uso della denominazione sfrutta indebitamente la sua reputazione;
- prodotti composti, elaborati o trasformati che riportano in etichetta, presentazione o pubblicità un riferimento a denominazioni protette, salvo autorizzazione del consorzio o riferimento limitato agli ingredienti.
Sono inoltre previste sanzioni per la detenzione a fini di commercializzazione o immissione al consumo di prodotti già certificati ma privi dell’indicazione della denominazione protetta. In tale ipotesi la sanzione è parametrata a euro 100 per ogni chilogrammo, litro o frazione, oppure per ogni confezione se inferiore alle misure di riferimento.
Esenzioni e smarchiatura
Non integra la violazione relativa ai prodotti privi dell’indicazione della denominazione il caso in cui il soggetto sia stato autorizzato alla smarchiatura secondo il regolamento del consorzio di tutela o, in mancanza di riconoscimento del consorzio, dal Ministero competente, purché il prodotto smarchiato non abbia beneficiato di contributi pubblici. L’autorizzazione deve essere comunicata all’organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari verso il consorzio e la struttura di controllo.
Sanzioni accessorie sull’uso della denominazione
Per gli illeciti relativi all’uso commerciale illecito è prevista l’inibizione all’uso della denominazione protetta per le quantità accertate. In considerazione della gravità del fatto e del rischio di inganno per i consumatori può inoltre essere disposta la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio a spese del trasgressore.
Designazione, presentazione e pratiche ingannevoli
Il decreto punisce chi altera la denominazione protetta, il segno distintivo o il marchio registrato per un prodotto certificato conforme. È sanzionata anche ogni condotta di usurpazione, imitazione o evocazione della denominazione protetta, anche se accompagnata dall’indicazione della vera origine o da espressioni come “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili.
Sono inoltre punite:
- le indicazioni false o ingannevoli su provenienza, origine, natura o qualità essenziali;
- l’uso di indicazioni non conformi ai disciplinari di produzione e alle disposizioni applicative;
- l’impiego di confezioni o recipienti idonei a indurre in errore sull’origine;
- qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo a trarre in inganno sulla vera origine del prodotto;
- l’uso di marchi d’impresa che riproducono o evocano una denominazione protetta, salvo il caso consentito dal regolamento richiamato;
- la contraffazione o l’uso di segni distintivi, marchi, sigilli o simboli registrati ai sensi del regolamento.
È inoltre sanzionato l’uso, nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori, di espressioni che facciano apparire un’attività di controllo o vigilanza sulla denominazione protetta quando tale attività è riservata esclusivamente alla struttura di controllo o al consorzio di tutela.
Per tutti questi illeciti è prevista l’inibizione del comportamento sanzionato e può essere disposta la pubblicazione del provvedimento a spese del responsabile.
Violazioni del piano di controllo e obblighi economici
Sono punite le non conformità gravi accertate nel piano di controllo, una volta divenute definitive perché non impugnate o rigettate. È inoltre sanzionato chi ostacola ispezioni, prelievi di campioni o verifiche documentali da parte degli incaricati della struttura di controllo o degli agenti vigilatori del consorzio.
Il decreto prevede anche una disciplina specifica per gli obblighi pecuniari verso struttura di controllo e consorzio di tutela: se il soggetto immesso nel sistema di controllo non paga entro trenta giorni dalla diffida, è soggetto a sanzione pari al triplo dell’importo dovuto. Il responsabile deve comunque versare il dovuto, con interessi legali, direttamente al creditore.
Per tali ipotesi, dopo la diffida, struttura di controllo e consorzio possono inibire in via cautelare l’uso delle denominazioni fino al provvedimento definitivo. Per alcuni illeciti si applica anche la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione fino alla rimozione della causa della sanzione.
Inadempienze della struttura di controllo
La struttura di controllo designata è sanzionata se non rispetta prescrizioni e obblighi impartiti dalle autorità pubbliche, inclusi piano di controllo e tariffario, oppure se continua attività incompatibili con il mantenimento dell’autorizzazione dopo intimazione ad adempiere. È prevista anche una sanzione per condotte discriminatorie tra soggetti del sistema di controllo o per ostacoli all’accesso al sistema.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 4, comma 1, che prevedeva la sanzione “di euro cinquantamila”, imponendo invece una forbice da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro.
Tutela dei consorzi incaricati e attività riservate
L’uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di soggetti diversi dal consorzio di tutela è sanzionato decorso un termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di riconoscimento e di affidamento dell’incarico, oppure, se il consorzio era già riconosciuto, dalla pubblicazione del decreto legislativo. È prevista anche l’inibizione all’uso della ragione o denominazione sociale.
Sono inoltre sanzionati i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo che svolgano attività rientranti tra quelle attribuite al consorzio senza il suo preventivo consenso.
Inadempienze dei consorzi di tutela
Il consorzio di tutela è sanzionato se non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da successive disposizioni ministeriali, oppure se svolge attività incompatibili con il mantenimento del riconoscimento dopo intimazione ad adempiere. La stessa disciplina colpisce comportamenti discriminatori tra soggetti della filiera, ostacoli all’accesso al consorzio e violazioni delle regole sulla ripartizione dei costi previste dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410.
Altri illeciti e recidiva
Il mancato rispetto delle inibizioni previste dagli articoli 1 e 2 è autonomamente sanzionato. Le sanzioni previste dal decreto sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.
Accertamento, competenze e ricorsi
Gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati da rapporto di lavoro a uno o più consorzi di tutela, sono addetti all’accertamento delle violazioni relative all’uso commerciale della denominazione e alla tutela dei consorzi. Le violazioni degli articoli relativi al piano di controllo, alle inadempienze della struttura di controllo e dei consorzi sono invece di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che irroga anche le sanzioni per le violazioni accertate dagli altri soggetti competenti.
È prevista inoltre la disciplina per il ricorso contro le determinazioni del soggetto accertatore, da definirsi con decreto ministeriale.
Criteri di quantificazione e proventi
Nella determinazione delle sanzioni l’autorità competente deve considerare gravità del fatto, durata della violazione, condotta riparatoria del trasgressore e condizioni economiche dello stesso.
I proventi delle sanzioni amministrative di competenza ministeriale sono versati su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per potenziare vigilanza e controllo.
Disposizioni finali e abrogazioni
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del decreto, le precedenti disposizioni sanzionatorie speciali in materia di tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 contenute in alcune leggi precedenti. Una disposizione dell’art. 11 risulta abrogata dalla legge 21 aprile 2026, n. 75, come indicato nel testo fornito.
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