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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16709/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa di Roma Capitale di ottenere dal condominio il pagamento del COSAP per l'anno 2011, riferito a griglie e intercapedini ubicate in prossimità dell'edificio. In primo grado era stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello del Comune, ritenendo non dovuto il canone in assenza di formale concessione. Roma Capitale aveva poi ottenuto in Cassazione l'accoglimento del proprio ricorso e il rinvio, sul presupposto che il COSAP è dovuto anche in caso di occupazione di fatto senza concessione formale. Il condominio ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: la precedente ordinanza di Cassazione avrebbe supposto inesistente il fatto dell'esistenza di un giudicato esterno, invece positivamente risultante da tre sentenze del Tribunale di Roma prodotte in atti, che avrebbero annullato avvisi COSAP relativi ad annualità precedenti. Secondo il condominio, tali pronunce avrebbero reso definitiva l'insussistenza dei presupposti impositivi anche per le annualità successive. Roma Capitale ha resistito sostenendo che non vi era alcun errore di percezione, ma una valutazione giuridica dei documenti, e che il giudicato esterno era comunque questione controversa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'ordinanza revocanda non fosse frutto di una svista percettiva su un fatto decisivo e incontrovertibile, ma di una valutazione giuridica degli atti e dei documenti esaminati. In particolare, la Corte ha osservato che l'ordinanza precedente aveva preso in considerazione le sentenze richiamate dal condominio, ma ne aveva escluso la decisività in diritto, rilevando altresì che esse non risultavano assistite da attestazione di passaggio in giudicato, né prodotte o menzionate nel giudizio di merito. È stato inoltre affermato un ulteriore profilo di inammissibilità, perché la rilevanza del giudicato esterno costituiva un punto controverso, incompatibile con l'errore revocatorio denunciato. Le spese sono state compensate per la complessità e non univocità delle questioni sul giudicato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il ricorso per revocazione avverso le pronunce della Cassazione e consente il rimedio solo nei casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto revocatorio

  • art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante dagli atti o documenti, e non una valutazione giuridica dei medesimi

  • art. 378 c.p.c.

    non consente di fondare validamente una eccezione di giudicato su sentenze prive di attestazione del passaggio in giudicato e non ritualmente valorizzate nel merito

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    era la norma invocata nel precedente ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge in tema di COSAP

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63

    il COSAP è configurato come corrispettivo dell'uso particolare o esclusivo di beni pubblici e non richiede necessariamente un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto

  • L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31

    norma di modifica richiamata insieme all'art. 63 del d.lgs. 446/1997 nella disciplina del COSAP

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    giustifica, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia il frutto di una svista percettiva immediatamente rilevabile sugli atti, non quando il giudice abbia esaminato i documenti e ne abbia tratto una conclusione giuridica non condivisa dalla parte.
  • Non è configurabile revocazione se la censura investe, anche indirettamente, la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sul materiale istruttorio o documentale già esaminato.
  • Il giudicato esterno può precludere il riesame di un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti solo se il provvedimento è passato in giudicato e il relativo rilievo non sia controverso nel processo in cui se ne invoca l'efficacia.
  • In materia di COSAP, il presupposto dell'imposizione è l'occupazione di fatto o l'uso particolare di beni pubblici, sicché la mancanza di una formale concessione non esclude di per sé il canone.
  • Le occupazioni di fatto di aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio possono essere assoggettate al canone, quando vi sia un'utilizzazione particolare ed eccezionale del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese condominiali
RamiProcesso civileTributiCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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