Cassazione Penale, Ordinanza n. 07216/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, in relazione a dichiarazioni rese per ottenere un beneficio, ritenendo non veritiera la dichiarazione circa la convivenza e la situazione reddituale. Nel ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputata, sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciato travisamento della prova e carenza di motivazione quanto all'accertamento della convivenza con altri familiari e alla mancata considerazione di ricostruzioni alternative (in particolare, che l'imputata vivesse sola o nell'abitazione da lei locata); con il secondo si è lamentata l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare la riduzione per le attenuanti generiche senza un effettivo vaglio della censura di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte una rivalutazione del merito e in parte una censura aspecifica e perplessa; inoltre, ha osservato che, in presenza di c.d. doppia conforme, il travisamento della prova avrebbe dovuto riguardare entrambe le decisioni di merito. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato la congruità della pena, ritenendola prossima al minimo edittale e valorizzando la gravità del fatto, anche alla luce della discrepanza tra reddito familiare e reddito dichiarato. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
È la norma incriminatrice posta a base della conferma di responsabilità; la sentenza non ne ricostruisce analiticamente il contenuto, ma la collega alla falsa dichiarazione resa per conseguire un beneficio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
La censura sulla pena è ritenuta formulata in modo non coerente con i rigorosi requisiti del motivo di ricorso per cassazione, perché espressa come mera insufficienza/non esaustività della motivazione.
È la base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la deduzione del travisamento della prova in cassazione richiede che l'errore investa la valutazione di entrambi i gradi di merito, non potendo limitarsi alla sola sentenza d'appello.
- Il travisamento della prova non coincide con una diversa lettura del materiale probatorio o con una richiesta di rivalutazione del merito, ma esige l'indicazione di un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova.
- Le censure che prospettano ricostruzioni fattuali alternative in modo meramente ipotetico o perplesso sono aspecifiche e non possono fondare il ricorso per cassazione.
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è sufficiente quando la pena, anche se già ridotta per attenuanti generiche, sia spiegata attraverso il richiamo alla gravità del fatto e alla sua collocazione entro i limiti edittali; non è necessario rispondere a doglianze che si risolvano in una generica pretesa di motivazione più ampia.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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