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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23249/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per "manifesta illogicità della motivazione" dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari/«braccialetto elettronico». Il difensore ha invocato elementi di novità (dichiarazioni della compagna, trasferimento di domicilio a Castellammare/Nocera Inferiore, avvio di attività commerciale, presunta recisione dei rapporti con il clan D'Alessandro sin dal settembre 2018) e ha osservato l'assenza di provvedimenti analoghi nei confronti di altri membri del clan come elemento corroborante della tesi difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui: la gravità dei fatti e il ruolo storico del Vitale nel clan, unitamente ai precedenti penali e alla professionalità nello spaccio, non consentivano una prognosi positiva di allontanamento dal contesto criminale; le dichiarazioni della compagna non costituivano elemento di novità idoneo a riformare la valutazione cautelare essendo semplici riferimenti a quanto il ricorrente stesso aveva detto e non accompagnate da elementi certi; il decorso del tempo e il trasferimento in altro comune (vicino) non erano di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione; sussisteva la presunzione cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p. collegata alla condanna di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 74

    Reato contestato (traffico/agevolazione stupefacenti); la contestazione del delitto rende gravi gli indizi valutati ai fini cautelari

  • DPR 309/1990 art. 73

    Norma collegata alle fattispecie in materia di stupefacenti richiamata quale oggetto delle indagini e delle misure cautelari

  • Codice penale art. 416bis

    Aggravante per finalità di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso; utilizzata per evidenziare la gravità e la natura organizzata della condotta

  • Codice procedura penale art. 275 comma 3

    Presunzione cautelare richiamata dalla Corte: la condanna in primo grado rafforza la presunzione di perdurante esigenze cautelari e ostacola la revoca/sostituzione della misura

  • Codice procedura penale art. 299

    Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza difensiva di revoca/sostituzione della misura cautelare

  • Codice procedura penale art. 391bis

    Norma sulla acquisizione di dichiarazioni della compagna (ai sensi degli artt. 391 e ss.): le dichiarazioni raccolte con tale procedura sono state ritenute non idonee a costituire novità rilevante

  • Codice procedura penale artt. 391 e ss.

    Regole sulla formazione delle prove dichiarative utilizzate per acquisire le dichiarazioni della compagna; la Corte ha rilevato che tali dichiarazioni riferivano semplicemente confidenze del ricorrente

  • Decreto-Legge 137/2020 art. 23 comma 8

    Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero alla Corte

  • Codice procedura penale art. 616

    Previsione utilizzata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Perché un elemento sia ritenuto "novità" idonea a riformare una misura cautelare è necessario che apporti informazioni concrete e documentate non già valutate nei precedenti provvedimenti: semplici dichiarazioni che riproducono confidenze del detenuto hanno scarso valore innovativo.
  • La sussistenza di una condanna di primo grado rafforza la presunzione di necessità della misura cautelare (art. 275 c.p.p.), rendendo più difficile ottenere la revoca o la sostituzione con misure meno afflittive.
  • Il trasferimento del domicili o il decorso del tempo non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione: serve dimostrazione fattuale di reale e stabile allontanamento dal contesto criminoso.
  • La mancata adozione di provvedimenti analoghi nei confronti di altri indagati non è automaticamente probatoria dell'assenza di collegamenti: va valutata la compatibilità fra le posizioni individuali e gli elementi di prova specifici.
  • Le valutazioni prognostiche sulla pericolosità e sull'attualità del pericolo cautelare rientrano nel sindacato di merito e sono in larga parte incensurabili in sede di legittimità se fondate su motivazione non illogica e su antecedenti e indizi gravi.
  • In Cassazione occorre rispettare il principio di autosufficienza degli atti: documenti o dichiarazioni rilevanti devono essere allegati o resi conoscibili affinché la Corte possa valutarne l'effettiva novità e rilevanza.
  • Dichiarazioni di terzi (es. conviventi) che semplicemente riportano propositi o intenzioni del detenuto devono essere valutate con cautela e corredate da elementi concreti che dimostrino il cambiamento di condotta (es. attività lavorativa effettiva, prova di risorse lecite).

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