Cassazione Civile, Ordinanza n. 09578/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Le socie illimitatamente responsabili hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Latina dichiarativa del fallimento della società agricola e delle socie. Nel ricorso sostenevano, in via principale, la natura agricola dell'attività imprenditoriale e, in memoria, hanno cercato di contrastare l'eccezione di tardività affermando che la comunicazione di cancelleria avrebbe riguardato solo la minuta della sentenza e non il testo integrale, con conseguente applicazione del termine lungo di impugnazione. I controricorrenti hanno invece documentato che la sentenza era stata comunicata/notificata in data 23 maggio 2024, data che faceva decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, rendendo tardiva l'impugnazione notificata il 25 novembre 2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla curatela controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di comunicazione telematica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la comunicazione del cancelliere fa decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi della disciplina speciale fallimentare, senza che rilevi il diverso regime dell'art. 133, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione/comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere, anche via PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione della sentenza reiettiva del reclamo contro la dichiarazione di fallimento.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
La comunicazione telematica effettuata dal cancelliere mediante PEC è equiparata alla notificazione/comunicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine breve nelle ipotesi disciplinate dalla norma speciale.
La disciplina generale sulla non idoneità della comunicazione del testo integrale della sentenza a far decorrere i termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. non si applica alle norme speciali derogatorie che collegano espressamente la decorrenza del termine breve alla comunicazione della cancelleria.
È richiamato solo per distinguerne l'ambito applicativo rispetto alla disciplina speciale fallimentare; non governa la decorrenza del termine breve in questo caso.
La conferma della proposta di definizione accelerata giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controparti e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma speciale collega espressamente la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, tale regola prevale sulla disciplina generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c. relativa alle comunicazioni di sentenze ai fini dell'art. 325 c.p.c.
- La comunicazione telematica del testo integrale della sentenza effettuata dal cancelliere può essere sufficiente a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione nei procedimenti regolati da norme speciali.
- Chi eccepisce che la comunicazione abbia riguardato soltanto una minuta o un documento non equiparabile alla sentenza deve offrire prova concreta di tale assunto; in difetto, e in presenza di elementi documentali contrari, l'eccezione di tempestività non può essere accolta.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato oltre il termine breve validamente decorrente dalla comunicazione del provvedimento è inammissibile.
- La conferma della definizione accelerata può fondare, nei casi previsti, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →