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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19025/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di gasolio e di interventi su una caldaia installata nel 2002. In opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto: aveva riconosciuto il credito della società verso il condominio, ma aveva anche accertato un controcredito del condominio per danni causati, secondo la consulenza tecnica, da un'erronea scelta di posizionamento del bruciatore e da carenze informative sulla necessità di un addolcitore d'acqua, oltre al maggior consumo di carburante. La Corte d'appello ha rigettato l'appello principale della società e accolto parzialmente quello incidentale del condominio, rideterminando il controcredito. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della consulenza tecnica/relazione di ATP per violazione del contraddittorio e difetto di imparzialità del consulente; 2) erronea qualificazione del rapporto, violazione delle norme sulla garanzia nella vendita, del giudicato interno, dell'onere della prova e degli obblighi informativi; 3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente sul capo relativo al maggior consumo di gasolio; 4) censura sulle spese di lite per mancata compensazione integrale nei confronti del condomino Zanardini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla pretesa imparzialità del CTU, perché tale vizio va fatto valere con ricusazione nei termini di legge. Ha poi respinto la censura sul contraddittorio nella consulenza, osservando che l'eventuale irritualità dell'attività peritale produce nullità solo se incide concretamente sul diritto di difesa, e che la Corte di merito aveva motivatamente escluso qualsiasi incidenza della lettera inviata dall'amministratore del condominio. Il secondo motivo è stato in gran parte dichiarato inammissibile o infondato: la qualificazione del rapporto come appalto o vendita è stata reputata non dirimente dalla sentenza impugnata; il dedotto giudicato interno non riguardava un capo autonomo; il riferimento al costo di sostituzione della caldaia è stato considerato una mera modalità di liquidazione del danno da inadempimento; le eccezioni di decadenza e prescrizione non erano state specificamente e tempestivamente illustrate; le critiche agli obblighi informativi erano censure di merito non scrutinabili in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto solo a rivalutare il merito, mentre la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta non apparente e coerente con la CTU, che aveva stimato un aumento dei consumi del 5-6%. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente era integralmente soccombente verso il condomino Zanardini e la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'eventuale raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi dedotti ex art. 360 c.p.c. sono stati scrutinati nei limiti del sindacato di legittimità; le censure di merito o di rivalutazione del fatto sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 111 Cost.

    È stato richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio nella consulenza tecnica.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del contraddittorio nel procedimento peritale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa considerazione del motivo di appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle modalità di svolgimento della consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che l'irregolarità rileva solo se incide concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 192 c.p.c.

    La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio è stata ritenuta deducibile soltanto mediante ricusazione nel termine previsto.

  • art. 159, comma 2, c.p.c.

    Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto è stato ritenuto applicabile anche ad attività peritali articolate in più momenti.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia nella vendita, ma le censure sono state ritenute non decisive o non scrutinabili nel caso concreto.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia per vizi e risarcimento, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere decadenza e prescrizione, ma la censura è stata respinta anche per difetto di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un capo autonomo non impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi e di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi e di correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto, nel contesto delle contestazioni sugli effetti dannosi e sui consumi.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha fatto applicazione del principio generale di responsabilità contrattuale per inadempimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La dedotta mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio non è, di regola, censurabile con ricorso per cassazione contro la sentenza, dovendo essere fatta valere con lo strumento della ricusazione nel termine previsto.
  • Le irregolarità nello svolgimento della consulenza tecnica determinano nullità solo se abbiano concretamente inciso sul diritto di difesa della parte; il ricorrente deve indicare in modo specifico quale pregiudizio processuale ne sia derivato.
  • Se l'atto peritale è il risultato di una sequenza di attività, l'eventuale invalidità di una fase non travolge automaticamente l'intera consulenza quando la fase viziata non abbia inciso sull'elaborato finale.
  • In cassazione non sono scrutinabili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, della consulenza o delle risultanze istruttorie, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente comprensibile e non apparente.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale non è decisiva quando il giudice di merito fondi la responsabilità su un dato funzionale autonomo e sufficiente, quale l'avvenuta installazione dell'impianto, gli interventi successivi e l'omessa informazione su rischi tecnici rilevanti.
  • Il riferimento a un criterio di quantificazione del danno, anche coincidente con il costo di sostituzione del bene, non muta necessariamente il titolo della pretesa quando il giudice lo utilizzi come mera modalità di liquidazione del danno da inadempimento.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e indipendenti della decisione; non basta l'omessa impugnazione di mere argomentazioni o di presupposti di fatto che concorrono a formare un unico capo decisorio.
  • Le eccezioni di decadenza e prescrizione devono essere specificamente dedotte e collocate tempestivamente nel processo; in difetto di tale indicazione il motivo di ricorso è inammissibile.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando una parte sia risultata integralmente soccombente nei confronti dell'altra.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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