Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26791/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di cartelle esattoriali; la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato le cartelle. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha censurato il diniego della CTR alla propria richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore, deducendo violazione delle norme sulla chiamata del terzo e dell’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999; (2) ha censurato la decisione di merito nella parte in cui la CTR aveva ritenuto provate le tesi del contribuente per mancata contestazione, assumendo applicabile il principio di non contestazione anche alla fondatezza giuridica delle censure, in conseguenza della mancata chiamata dell’ente impositore. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia su eccezioni concernenti l’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione, la mancata notifica dell’invito di pagamento, la mancata notifica della cartella a tutti i coobbligati e la pretesa erroneità della valutazione sulla capienza del fallimento ai fini della prenotazione a debito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenza di interesse, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per censurare la violazione di norme processuali e tributarie in relazione al diniego di chiamata in causa dell’ente impositore.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato sia per la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e del d.lgs. n. 112/1999, sia nel ricorso incidentale per omessa pronuncia.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    La chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione è una facoltà di litis denuntiatio, non un onere imposto a pena di nullità o un presupposto di litisconsorzio necessario.

  • artt. 103, 106 e 269 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente principale a sostegno della censura sul diniego di chiamata in causa; la Corte li ha ritenuti non decisivi nel caso concreto.

  • artt. 14 e 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente principale per sostenere il preteso necessario coinvolgimento dell’ente impositore; la Corte ha escluso che ne derivasse un litisconsorzio necessario.

  • artt. 99, 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati per censurare l’uso del principio di non contestazione; la Corte ha precisato che esso opera nel processo tributario ma solo sui fatti, non sulla fondatezza giuridica delle tesi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta contro questioni assorbite e non contro una statuizione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alla parte ricorrente incidentale.

  • legge n. 228/2012

    Richiamata come fonte di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario promosso contro cartelle o atti della riscossione, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione quando contesta la mancata notificazione o l’invalidità degli atti presupposti; non sussiste litisconsorzio necessario tra i due.
  • La chiamata in causa dell’ente creditore prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 è una facoltà dell’agente della riscossione, configurabile come litis denuntiatio, finalizzata a informare l’ente della lite e a consentirgli l’eventuale intervento volontario.
  • Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda i fatti allegati e non può essere esteso alla fondatezza giuridica delle domande o delle eccezioni; la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi subordinati del contribuente non comporta automaticamente ammissione dei fatti né restringe il thema decidendum.
  • È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale che investa questioni rimaste assorbite in appello e non una specifica statuizione di merito, perché manca in tal caso la soccombenza.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, le questioni dichiarate assorbite nel precedente grado possono essere riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.