Cassazione Civile, Ordinanza n. 23952/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001, assumendo che la procedura fallimentare di una società, durata dal 1994 al 2020, fosse stata irragionevolmente lunga. Egli deduceva di aver svolto in parte il ruolo di curatore fallimentare e di aver dovuto attendere oltre tredici anni, dopo le dimissioni, per sapere solo alla chiusura della procedura se e in quale misura avrebbe potuto ottenere la liquidazione del compenso finale ex art. 36 R.D. n. 267/1942. Con il ricorso per cassazione censurava la decisione della Corte d'appello che aveva negato la sua legittimazione, sostenendo la violazione degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU e 2 L. n. 89/2001, per non avere riconosciuto la qualità di "parte" almeno per il segmento temporale successivo alle dimissioni e fino alla domanda di equo indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: il curatore fallimentare è ausiliario del giudice delegato, nominato nell'interesse della massa dei creditori, e non è parte del procedimento fallimentare ai fini della L. n. 89/2001. Le dimissioni dall'incarico non gli attribuiscono la qualità di parte, perché il credito per il compenso nasce in funzione della procedura ed è prededucibile; inoltre, il curatore può chiedere acconti durante la procedura e l'eventuale attesa del saldo finale rientra nel rischio professionale. Non essendo titolare di una propria "causa" né creditore insinuato al passivo, non può chiedere l'equa riparazione per la durata della procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
Consente la difesa personale della parte, richiamata solo per descrivere la rappresentanza del ricorrente.
La Corte esclude l'interesse/legittimazione del ricorrente a proporre la domanda di equa riparazione in quanto non è parte del giudizio presupposto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a fondamento del ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo.
La tutela equitativa spetta alla parte del processo presupposto; non è estensibile al curatore fallimentare quale ausiliario del giudice.
La qualità di parte è riconosciuta ai soggetti del processo presupposto, come creditori insinuati e fallito, ma non al curatore fallimentare.
Richiamato solo per il contesto procedurale delle opposizioni decise dalla Corte d'appello.
Disciplina la liquidazione del compenso del curatore al termine della procedura.
Il credito del curatore per compenso è prededucibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la relativa attestazione perché il processo ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
Cass. n. 13065/2013
Richiamata per affermare che la qualità di parte è pacificamente attribuibile ai creditori insinuati e al fallito, non al curatore.
Cass. SU n. 26730/2007
Richiamata in tema di liquidazione del compenso del curatore solo all'esito della procedura.
Cass. n. 10455/2014
Richiamata a sostegno della medesima regola sulla liquidazione del compenso del curatore a chiusura della procedura.
Massime di principio
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la legittimazione spetta ai soggetti che rivestono la qualità di parte del giudizio presupposto; non basta avervi svolto un'attività funzionale o ausiliaria.
- Il curatore fallimentare, quale ausiliario del giudice delegato e organo della procedura nell'interesse della massa, non è parte del fallimento e non può chiedere l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata della procedura, neppure per il periodo successivo alle dimissioni.
- Il credito del curatore per il compenso nasce in funzione della procedura concorsuale, è prededucibile e viene liquidato all'esito della stessa; la necessità di attendere la chiusura della procedura integra un rischio professionale non risarcibile come danno da durata irragionevole.
- La possibilità di ottenere acconti durante la procedura incide ulteriormente sull'assenza di un pregiudizio autonomo derivante dalla sola attesa del saldo finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →