Cassazione Penale, Ordinanza n. 05791/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prova dell'elemento oggettivo del reato, contestando la correttezza dell'accertamento alcolemico. Con un secondo motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo una lettura non corretta della nozione di incidente e del nesso tra ebbrezza e sinistro. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla prova alcolemica, ha osservato che la corte territoriale aveva dato conto dell'uso di un etilometro identificato, omologato e sottoposto a verifiche periodiche, in assenza di specifiche contestazioni difensive sul suo malfunzionamento o su vizi di omologazione. Quanto all'aggravante dell'incidente stradale, ha giudicato corretta la motivazione d'appello secondo cui l'evento, consistito nella circolazione in senso vietato e nel conseguente turbamento della circolazione, integra un incidente ai fini dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, senza necessità di danni a persone o cose. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
L'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale ricorre ogni volta che vi sia un evento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e sia idoneo a creare pericolo per la collettività, anche senza coinvolgimento di terzi o danni a persone o cose.
art. 186, comma 2, cod. strada
È la fattispecie di guida in stato di ebbrezza sulla quale si innesta l'accertamento tramite etilometro.
art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495
La disciplina dell'etilometro prevede espressamente omologazione e verifiche periodiche; ciò lo distingue dall'autovelox.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione impugnata.
- In tema di accertamento del tasso alcolemico, l'accusa deve dimostrare che l'etilometro utilizzato sia omologato e sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa; tuttavia, incombe sulla difesa l'onere di allegare specifici elementi di contestazione sul malfunzionamento o sull'inaffidabilità dell'apparecchio.
- La nozione di incidente stradale ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada è ampia e comprende qualsiasi evento che interrompa il normale svolgimento della circolazione e sia potenzialmente pericoloso per la collettività, anche in assenza di lesioni o danni materiali.
- Ai fini dell'aggravante non è necessario che il sinistro coinvolga altri veicoli o persone: è sufficiente un evento concreto, anche autonomamente provocato dalla condotta di guida, che alteri significativamente la circolazione stradale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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