Cassazione Penale, Sentenza n. 37655/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per delitti in materia di stupefacenti (importazione/ detenzione di circa 9 kg di cocaina - capo F), cessione non identificata di cocaina - capo V, e acquisto di 50 g di cocaina - capo Z), deducendo plurime censure: incompetenza territoriale del Tribunale di Siena (in favore di Bologna) per il capo F), illegittima separazione di parti del procedimento, vizio di motivazione e insufficienza probatoria (eccessiva affidamento su intercettazioni e dichiaranti, atomizzazione delle prove), violazioni procedurali con riferimento al rito dell'immediato, errata applicazione dell'aggravante per "ingente quantità" ex art. 80 co.2 D.P.R. 309/1990, e irregolarità nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo manifestamente infondate le doglianze prospettate. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) in ordine alla prova indiziaria consolidata (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di testi) e alla ricostruzione dei fatti; ha confermato l'esclusione di rilievo degli eventi sopravvenuti invocati per spostare la competenza territoriale e ha ritenuto legittima la separazione di alcuni capi di imputazione operata dalla Corte d'appello. Pertanto è stato mantenuto l'esito processuale di merito: per DANAJ la Corte d'appello aveva rideterminato la pena per il capo F) in anni 6 di reclusione ed €26.000,00 di multa (con stralcio del capo V) e trasmissione al GIP su tale capo); per BRESHANAJ confermata la condanna a 6 anni e 6 mesi e €30.000,00 di multa per i capi F) e Z) (reati unificati per continuazione). Sono state rigettate le censure sui criteri di bilanciamento e sulla qualificazione dell'aggravante; i ricorsi sono stati dunque respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Usato per ricondurre la condotta dei singoli nell'ambito di concorso nell'azione altrui: i giudici di merito hanno ritenuto che i ricorrenti avessero concorso nella importazione e detenzione del narcotico, avendo apporto consapevole e funzionale all'associazione criminosa.
Norma che incrimina le condotte in materia di stupefacenti; la sentenza applica questa disposizione ai capi F), V) e Z).
art. 80 co. 2 D.P.R. n. 309/1990
Aggravante per l'ingente quantità: la Corte ha richiamato il principio che essa richiede prova della consapevolezza dell'imputato circa l'entità della quantità; nel caso è stata ritenuta provata in relazione al capo F) sulla base degli elementi fattuali e indiziari valutati dai giudici di merito.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori/dichiaranti: i giudici di merito hanno valutato tali dichiarazioni insieme ad altri elementi (intercettazioni, sequestri) in modo coerente.
art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Rinvio alle nullità che colpiscono l'esercizio del diritto di difesa; i giudici hanno ritenuto che le censure procedurali non configurassero nullità di tal genere idonee ad incidere sul giudizio di merito.
art. 453 commi 1-bis e 2, artt. 17 e 18 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla separazione del procedimento e al giudizio immediato: la Corte ha confermato che lo stralcio/ separazione è legittimo quando il giudizio immediato risulti illegittimo per una parte delle imputazioni e non sussistono ragioni inscindibili di connessione.
Riferito ai termini per il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari: la Corte ha chiarito che la richiesta di giudizio immediato può essere proposta anche prima della definitività del provvedimento cautelare, e ciò non rende invalida la procedura.
Termini per dedurre eccezioni di incompetenza territoriale: la Corte ha richiamato il principio che l'eccezione deve essere proposta tempestivamente, e che il controllo della competenza in Cassazione si riferisce agli elementi cristallizzati entro quel termine.
Contiene le fattispecie di ricorso in Cassazione: la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e di specificità dei motivi (es. lett. c, e) rilevate nelle doglianze).
Richiamato come parametro del grado di certezza probatoria richiesto: la Corte ha ritenuto che la valutazione indiziaria dei giudici di merito rispettasse i canoni di gravità, precisione e concordanza.
Indica la decadenza per eccezione di incompetenza territoriale: la sentenza richiama il principio di preclusione delle eccezioni oltre i termini stabiliti.
art. 192 co.3 e art. 238-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate in ordine agli effetti delle assoluzioni e alla valutazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto irrilevante per il giudizio attuale l'assoluzione di altri imputati, se la prova a carico dei ricorrenti rimane autonoma e congruamente motivata.
Sul concorso di circostanze aggravanti: la Corte sottolinea che l'aggravante dell'ingente quantità può essere applicata solo se la conoscenza della circostanza è stata dimostrata rispetto al soggetto.
Criteri di comparazione tra le circostanze attenuanti e aggravanti ai fini della determinazione della pena: la Corte ha confermato l'ampio potere valutativo del giudice di merito nella comparazione.
art. 81 co.1 e art. 132 cod. pen.
Riferiti alla quantificazione della pena e agli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla dosimetria e non ha rilevato obbligo di dettaglio oltre quanto esposto dai giudici di merito.
Massime di principio
- Le questioni di competenza territoriale devono essere eccepite tempestivamente: il controllo di Cassazione si limita agli elementi disponibili entro i termini processuali (art. 491 c.p.p.).
- La separazione/stralcio di capi di imputazione è legittima quando il giudice ritiene illegittimo il giudizio immediato per alcune imputazioni e non sussistono vincoli inscindibili di connessione; ciò non invalida la valutazione probatoria sugli altri capi.
- In sede di Cassazione, il sindacato sulla valutazione probatoria è molto limitato: non si può chiedere di rivedere la valutazione di merito se non sussistono vizi di logicità, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione.
- L'interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta irragionevolezza o illogicità.
- Per riconoscere l'aggravante dell'ingente quantità occorre dimostrare la consapevolezza del singolo imputato circa l'entità della sostanza (art. 80 co.2 D.P.R. 309/1990).
- Le assoluzioni di terzi non impediscono che, con riferimento a altri imputati, permanga una valutazione autonoma e congrua della prova a loro carico; l'effetto di pronunce diverse va valutato con riferimento alla specificità delle risultanze processuali.
- Le censure generiche o non specificamente confrontate con le ragioni di merito sono inammissibili: il ricorrente deve motivare concretamente perché la valutazione dei fatti sia viziata.
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