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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40360/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poltronieri impugnava la conferma, in sede di appello, della responsabilità civile e della liquidazione di un risarcimento a favore della società Bike World srl, deducendo: (i) travisamento delle prove indiziarie e carenza logica nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della perizia grafica; (ii) illegittimità della condanna per danno non patrimoniale (danno all'immagine) in favore di una persona giuridica e ultravpetita rispetto al petitum della parte civile (che aveva chiesto solo danno morale); (iii) violazione di norme processuali e sostanziali in relazione agli artt. 74 c.p.p., 185 c.p. e agli artt. 2043 e 2059 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del compendio probatorio e l'apprezzamento degli indizi fossero competenza dei giudici di merito e non censurabili in questa sede. Ha inoltre affermato che il giudice penale non è rigidamente vincolato al petitum della parte civile e può liquidare un danno non patrimoniale (anche per persone giuridiche, quale il danno all'immagine) se risulta una lesione riconducibile alla condotta illecita; la Corte ha considerato adeguata la motivazione sui fatti presi in considerazione (durata della condotta e violazione del rapporto fiduciario) e coerente la quantificazione equitativa del danno. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 573 c.p.p., comma 1‑bis

    art. 573 comma 1 bis cod. proc.pen.

    Riferita in relazione alla disciplina della trattazione orale davanti alla Corte di Cassazione in regime 'emergenziale': la richiesta di trattazione orale è da considerarsi irretrattabile per rispettare i termini previsti dalla disciplina emergenziale

  • art. 185 cod. pen.

    Norma che disciplina l'azione civile nel processo penale; la Corte interpreta che il giudice penale abbia una valutazione più 'aperta' e non sia rigidamente vincolato al petitum della parte civile, potendo liquidare anche danni non richiesti specificamente se risultano collegati al reato

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto provata una violazione tale da inficiare la motivazione dei giudici di merito (la censura è stata rigettata come mera diversa interpretazione delle prove)

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base dell'azione risarcitoria extracontrattuale; la Corte conferma che la responsabilità civile per fatto illecito penale può dar luogo a risarcimento, anche di danni non patrimoniali, ove sia dimostrato il nesso con la condotta

  • art. 2059 c.c.

    Norma che consente il ristoro del danno non patrimoniale; utilizzata dalla Corte per giustificare la possibilità di liquidare un danno all'immagine a favore di una persona giuridica quando la lesione sia equivalente a diritti fondamentali tutelati

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 176/2020

    art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Riferita al contesto delle regole emergenziali per la trattazione alternativa (cartolare) davanti alla Cassazione; giustifica l'irrevocabilità della richiesta di trattazione orale per esigenze di rispetto dei termini

Massime di principio

  • La valutazione della prova, e in particolare degli indizi e delle dichiarazioni testimoniali, è prerogativa dei giudici di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logico‑giuridici gravi; contestare una diversa interpretazione dei fatti è spesso insufficiente.
  • Nel processo penale l'azione civile è 'aperta': il giudice penale non è strettamente vincolato al petitum della parte civile e può riconoscere, nei limiti della funzione sanzionatoria o riparatoria, anche voci di danno non espressamente chieste se risultano dal giudizio.
  • La persona giuridica può ottenere ristoro per danni non patrimoniali (es. danno all'immagine) quando la condotta lesiva incide su una situazione giuridica dell'ente equivalente a diritti fondamentali e sia dimostrato il nesso causale con il reato.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale in sede penale è equitativa: il giudice deve motivare i fatti considerati per quantificare il danno, ma non è tenuto a fornire calcoli analitici come nel processo civile.
  • Per impugnare con successo una valutazione di merito basata su indizi, è necessario dimostrare contraddizioni logiche, omissioni rilevanti o travisamenti manifesto delle prove, non soltanto proporre un'interpretazione alternativa.
  • In fasi processuali disciplinate da norme emergenziali (es. disposizioni Covid), la possibilità di rinunciare o modificare la scelta sulla trattazione orale può essere limitata; è importante osservare i termini e le prescrizioni di legge specifiche per evitare inammissibilità o effetti procedurali

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