Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29825/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna a una pena detentiva per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, in continuazione ex art. 81 c.p. Il ricorso era articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 54 c.p. e degli artt. 125 e 546 c.p.p., con censura sulla motivazione; 2) violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 e degli artt. 125 e 546 c.p.p.; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e degli artt. 125 e 546 c.p.p., con richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) violazione degli artt. 99, comma 4, c.p. e 125 e 546 c.p.p., in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché fondati su censure di merito non scrutinabili in cassazione e perché, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata era presente e adeguata; inoltre, il secondo motivo riproponeva questioni già esaminate in appello. I restanti motivi sono stati ritenuti generici o comunque infondati, poiché il trattamento punitivo era sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, e la particolare tenuità del fatto era esclusa dal carattere abituale della condotta, dai plurimi precedenti penali specifici e dalla non particolare tenuità dell'offesa, con riferimento alla condotta contestata al capo 1).

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di violazione; la Corte non ne ha affrontato il merito, ritenendo la censura di fatto e non deducibile in cassazione.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice per cui era stata confermata la condanna in appello.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato quale parametro motivazionale; la Corte ha escluso il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della decisione di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità in presenza di abitualità della condotta, precedenti specifici e non particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la relativa censura infondata rispetto alla motivazione di appello.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata per la continuazione tra i fatti contestati.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Richiamati congiuntamente dal ricorrente per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure non fondate e in parte reiterative di doglianze già esaminate in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Il difetto di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, sufficiente e non manifestamente illogica, idonea a rispondere alle deduzioni difensive.
  • La reiterazione in cassazione di questioni già scrutinare e disattese in appello non consente un nuovo riesame del merito, salvo l'emersione di specifici vizi di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta connotata da abitualità, da plurimi precedenti penali specifici e da un'offesa non tenue.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o infondate se la decisione di merito è sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.