Cassazione Penale, Ordinanza n. 10252/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'imputato alla pena di un anno di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, inosservanza dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo la non corretta valutazione della recidiva; dall'altro, violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La Corte rileva che tali doglianze riproducono sostanzialmente l'unico motivo già proposto in appello, al quale la corte territoriale aveva risposto con motivazione ritenuta esauriente, valorizzando la già concessa equivalenza delle attenuanti generiche e l'assenza di elementi positivi idonei a modificare il bilanciamento, oltre alla negativa personalità dell'imputato e alla sua indole trasgressiva desunta dal giudizio di merito. Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile perché la questione dell'esclusione della recidiva non era stata devoluta al giudice d'appello ed è stata proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano in parte ripetitivi di doglianze già esaminate e rigettate dalla corte territoriale con motivazione immune da censure, e in parte nuovi perché relativi all'esclusione della recidiva non devoluta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.
richiamato come parametro per contestare la recidiva; la questione è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.
richiamato per censurare la valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento delle circostanze.
richiamato per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva.
è richiamato per affermare l'inammissibilità delle questioni nuove non devolute al giudice di appello.
base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
richiamato anche nella formula testuale della decisione per indicare la recidiva oggetto di censura.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non devolute al giudice di appello; la mancata devoluzione del tema rende il motivo inammissibile.
- Le doglianze che si limitano a riprodurre i motivi già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito non sono idonee a fondare l'annullamento quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da manifeste illogicità.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di comparazione con la recidiva sono apprezzamenti di merito censurabili in cassazione solo se sorretti da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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