Cassazione Civile, Ordinanza n. 18904/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente impiegato in una società ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli nel luglio 2018. La vicenda nasce dalla cessazione della sede/reparto in cui il lavoratore prestava la sua attività, collegata al settore dei cd. "compositi", che la società aveva progressivamente dismesso per perdite economiche. Il lavoratore ha contestato la legittimità del recesso sotto più profili: (i) violazione del principio di immutabilità dei motivi del licenziamento e genericità della comunicazione; (ii) errata valutazione delle prove e degli atti sulla reale collocazione lavorativa e sulle mansioni svolte; (iii) mancata prova documentale della sua assegnazione esclusiva al reparto compositi; (iv) omesso esame di fatti decisivi sulla durata e operatività del reparto; (v) soprattutto, violazione dell’obbligo di repêchage, sostenendo che la società avrebbe dovuto verificare e offrire la sua ricollocazione, anche in mansioni inferiori, e che dal libero interrogatorio del legale rappresentante risultava la possibilità di adibizione a mansioni operaie. Ha inoltre censurato la ricostruzione della Corte d’appello in punto di insussistenza del giustificato motivo oggettivo e applicazione della tutela di cui all’art. 18 St. lav.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi e il settimo, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme. È stato invece accolto il sesto motivo sul repêchage: la Corte ha affermato che l’onere di provare l’impossibilità di ricollocazione grava sul datore di lavoro, senza che sul lavoratore vi sia un onere di allegazione; tale onere comprende anche le mansioni inferiori. Poiché, secondo gli accertamenti emersi, al momento del licenziamento esistevano posizioni alternative anche inferiori e la società non aveva offerto alcuna ricollocazione né provato che il lavoratore non fosse in grado di svolgerle, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese. Il collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’obbligo di repêchage non è assolto se esistono mansioni inferiori, anche a termine, e il datore non abbia né offerto il demansionamento né provato l’inidoneità professionale del lavoratore rispetto a tali mansioni.
Norme richiamate
La comunicazione dei motivi di licenziamento deve essere sufficiente e non generica; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i motivi fossero stati espressi in modo sinteticamente adeguato e non mutati nella fase successiva, ma solo specificati.
Il giustificato motivo oggettivo richiede la sussistenza di ragioni organizzative/produttive effettive; la Corte di merito aveva accertato la dismissione del settore compositi e il venir meno delle mansioni assegnate, ma la cassazione è intervenuta sul distinto profilo dell'obbligo di repêchage.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del licenziamento e al tema del repêchage.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del licenziamento e le conseguenze sanzionatorie; la Corte non ha accolto tali censure, salvo quanto derivante dall'accoglimento del motivo sul repêchage.
Non consente in cassazione di censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti dei vizi specificamente deducibili.
Richiamato nella censura relativa alla contestazione della documentazione, ritenuta però inammissibile o infondata nei termini esposti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale delle mansioni; la Corte ha escluso che fosse necessaria una prova documentale specifica per dimostrare le mansioni effettive.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla verificazione dei documenti; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva.
Richiamato sul valore probatorio dei documenti prodotti in causa.
Richiamato sul valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e documentali.
Richiamato con riguardo alle ammissioni del legale rappresentante rese in interrogatorio libero e alla loro utilizzabilità.
Richiamato in relazione all'interrogatorio e alle ammissioni della parte.
Richiamato in relazione alle dichiarazioni confessorie e alla valutazione delle ammissioni rese in giudizio.
Richiamato per la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
Richiamato con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità, in particolare sul vizio di cui al n. 5.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con riserva di motivazione.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore: il datore deve allegare e provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente nell'organizzazione aziendale esistente al momento del recesso.
- L'obbligo di repêchage si estende anche alle mansioni inferiori: se esistono posizioni compatibili, anche demansionanti, il datore deve offrirle prima di procedere al licenziamento, in ossequio a correttezza e buona fede.
- Non è sufficiente, per escludere l'obbligo di repêchage, affermare che non vi siano posti stabili a tempo indeterminato: rilevano anche posizioni a termine o comunque alternative presenti nell'organico al momento del licenziamento.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste di violazione di legge o dell'art. 116 c.p.c., salvo il rigoroso perimetro del vizio motivazionale deducibile ex art. 360 c.p.c.
- Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni.
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