Cassazione Penale, Sentenza n. 31514/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (3 anni) e la cauzione di €3.000. Tripodi ha censurato la ritenuta "attualità" della pericolosità sociale, sostenendo che le condotte contestate risalgono al 2011/2014 (cessazione dell'attività associativa) e non dimostrano pericolosità attuale; ha inoltre lamentato motivazione apparente e mancata considerazione di elementi che potrebbero attestare la sua riabilitazione (buon comportamento carcerario, lavoro, interruzione dei contatti con la consorteria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della misura sulla base delle risultanze del procedimento penale "Gambling" (condanne per associazione mafiosa ed altri reati connessi, ruolo apicale/di rilievo di Tripodi nella cosca Condello e in altra associazione specializzata in giochi e scommesse on line). I giudici hanno applicato il principio giurisprudenziale che ammette, nei casi di partecipazione mafiosa, la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, purché verificata rispetto agli elementi concreti (livello di coinvolgimento, persistenza operativa del gruppo, e comportamenti successivi del proposto). Essendo assenti segnali concreti di abbandono delle logiche criminali e sussistendo elementi di caratura criminale e continuità dell'attività, il decorso del tempo (ultime condotte al 2014-2015) non è stato ritenuto decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, lett. a) e lett. b); art. 10, commi 2 e 3
Definisce la "pericolosità sociale qualificata" e disciplina i limiti di impugnazione in sede di Cassazione (art.10): il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, inclusa motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 606, comma 1, lett. e); art. 616
Art. 606 lett. e) indica la motivazione meramente apparente come possibile motivo di cassazione; la giurisprudenza interpreta restrittivamente tale vizio quando la motivazione è effettivamente comprensibile. Art. 616 stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità, fra cui l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Gli artt. 416 e 416-bis qualificano l'associazione e la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, fattispecie la cui partecipazione, se accertata, è elemento rilevante ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione.
Giurisprudenza rilevante
Cass. sez. unite n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso); Cass. Sez. 6 n. 20577 del 07/07/2020 (Mariniello); Cass. Sez. 2 n. 24585 del 09/02/2018 (Papalia) e altre
Consolidato principio che, nei confronti di soggetti partecipi di sodalizi mafiosi, è applicabile una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo; il giudice di prevenzione deve comunque valutare caso per caso i tre indicatori fondamentali: livello di coinvolgimento, tendenza del gruppo a mantenere la capacità operativa e comportamenti successivi del proposto che possano denotare abbandono delle logiche criminali.
Massime di principio
- La semplice lontananza temporale dalle condotte criminosi non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità della pericolosità sociale quando il soggetto abbia avuto un ruolo significativo e continuativo nell'organizzazione mafiosa.
- Nei procedimenti di prevenzione contro soggetti condannati per mafia il giudice può utilizzare la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma deve ancorare la decisione a specifici elementi fattuali e non farne l'unico fondamento dell'accertamento.
- Il proposto che invoca la cessazione della pericolosità deve fornire elementi concreti e attuali (es. prove di reale distacco, comportamento postumi rilevanti, lavoro stabile, documentazione su rapporti interrotti) per contrastare la presunzione di stabilità.
- In Cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente: la semplice diversa valutazione dei fatti compiuta dall'interessato non è sufficiente a far dichiarare inammissibile il ricorso.
- Quando il provvedimento di prevenzione si fonda su sentenze penali passate in giudicato che dimostrano partecipazione organica, il giudice di prevenzione può ritenere irrilevante la distanza temporale ove manchino segnali di ravvedimento concreto.
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