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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29511/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, emessi a seguito di accertamento analitico-induttivo per gli anni d'imposta 2008 e 2009. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli atti ritenendo insussistente una valida delega di firma in capo al funzionario che li aveva sottoscritti, poiché la documentazione prodotta non dimostrava né l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva né l'esistenza della delega alla data di sottoscrizione, e reputava cessato l'incarico di Capo Team Accertamento prima della firma degli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-novies della l. n. 241 del 1990, sostenendo che la CTR aveva errato nel confondere i presupposti della delega di firma e nel ritenere mancante una valida delega, nonostante la direttiva interna avesse conferito la delega di firma fino al 31/12/2013 ai Coordinatori Capo Team Accertamento, tra cui la funzionaria che aveva sottoscritto gli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha qualificato la fattispecie come ipotesi di delega di firma e non di delega di funzioni, richiamando i principi secondo cui gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti da un funzionario delegato di carriera direttiva e la delega di firma non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata, potendo essere conferita anche mediante ordini di servizio. Poiché dalla stessa sentenza impugnata risultava che una direttiva del Direttore provinciale aveva conferito la delega fino al 31/12/2013 ai Coordinatori Capo Team Accertamento, includendo espressamente la funzionaria firmataria, la CTR non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è stato quindi accolto; la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma può essere conferita all'interno degli uffici finanziari e la validità dell'atto non richiede necessariamente la sottoscrizione del Direttore generale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata secondo il rito applicabile.

  • art. 5, comma 1, Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

    attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia, compresa la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso.

  • art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate

    attribuisce al Direttore Generale il potere di delega.

  • art. 66, commi 2 e 3, d.lgs. n. 300 del 1999

    costituisce il fondamento normativo dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate richiamata nella motivazione.

  • artt. 21-septies, 21-octies e 21-novies della l. n. 241 del 1990

    richiamati dalla ricorrente, ma la Corte risolve la lite sulla base della disciplina della delega di firma e della validità dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • La delega di firma nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria consente al delegato di compiere il solo adempimento materiale della sottoscrizione, restando l'atto imputabile al delegante.
  • Per gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficiente la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato appartenente a una carriera direttiva, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale.
  • La delega di firma può essere validamente conferita anche mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del soggetto legittimato, senza che sia indispensabile indicare nominativamente il delegato o la durata della delega.
  • Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell'atto, l'atto sottoscritto dal delegato si presume provenire dal delegante, salvo che venga eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di firma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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