Cassazione Civile, Sentenza n. 9593/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo per un credito di €264.296,83 fondato su un decreto ingiuntivo; il Tribunale di Napoli aveva respinto l'opposizione ritenendo che il decreto ingiuntivo non avesse efficacia esecutiva definitiva (poiché la dichiarazione di fallimento era intervenuta prima della scadenza per la riassunzione) e che la documentazione prodotta (copie contratti, estratti conto parziali, saldaconto, estratti certificati ex art.50 TUB) non fosse idonea a provare con certezza l'anteriorità e l'esistenza del credito. In cassazione la banca deduceva, tra l'altro, che il Tribunale non aveva disposto l'acquisizione del fascicolo informatico della procedura nonostante la richiesta, violando l'art.99 legge fallimentare, e che la documentazione monitoria forniva prova certa ai sensi dell'art.2704 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite PEC e presenti nel fascicolo informatico della procedura dovevano essere acquisiti d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art.99 legge fallimentare quando specificamente indicati nell'atto di opposizione. Ne consegue che l'art.99 non richiede la duplicazione materiale dei documenti già nel fascicolo, ma che il ricorrente debba indicare quelli sui quali intende fondare la propria pretesa e richiederne l'acquisizione. Visto il mancato accertamento, la Corte ha cassato il decreto impugnato e disposto il rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame; sono state assorbite le altre censure che dovranno essere valutate in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 99 legge fallimentare
L'opponente deve indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti su cui intende fondare l'opposizione; se i documenti sono già contenuti nel fascicolo informatico della procedura, non occorre riprodurli ex novo ma il tribunale è tenuto ad acquisirli se espressamente indicati
art. 9, comma 1, d.m. n. 44/2011
I documenti trasmessi al curatore via PEC e inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a far parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura
art. 50 TUB
Gli estratti conto certificati conformi ai sensi dell'art.50 TUB hanno efficacia probatoria specifica nel procedimento monitorio, ma non automaticamente costituiscono prova piena in sede di ammissione al passivo senza altro supporto documentale
art. 2704 cod. civ.
Riguarda la prova dell'anteriorità del credito; il ricorrente sosteneva che la documentazione monitoria forniva la prova certa dell'anteriorità, questione che il Tribunale non ha esaminato nel merito e che va valutata in sede di rinvio
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4,5)
Norme che consentono la cassazione per violazione di legge o per omesso esame di un punto decisivo; adottate dalla banca per censurare la motivazione e l'omessa acquisizione di documenti
art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamata proceduralmente dalla Corte per la trattazione in pubblica udienza nei casi previsti dal rito
Massime di principio
- Se i documenti utili alla prova del credito sono già nel fascicolo informatico della procedura fallimentare (ad es. inviati via PEC al curatore), il creditore che propone opposizione allo stato passivo non è obbligato a riprodurli fisicamente; occorre però indicare esplicitamente nell'atto quelli di cui si chiede l'acquisizione
- Il tribunale è obbligato ad acquisire d'ufficio i documenti specificamente indicati dall'opponente se sono custoditi nel fascicolo informatico; il mancato acquisto è vizio rilevante e causa di cassazione
- Estratti conto parziali, saldaconti e copie di contratti possono formare elemento di prova, ma in genere non sono sufficienti da soli a provare con "data certa" l'anteriorità del credito: occorre valutare la completezza e la riconducibilità delle risultanze contabili e documentali
- Gli estratti conto certificati ex art.50 TUB hanno valore nel procedimento monitorio ma la loro efficacia probatoria in sede fallimentare può essere limitata senza documenti integrativi che ricostruiscano i movimenti rilevanti
- In caso di dubbio sull'ammissibilità o sulla prova dell'anteriorità del credito, conviene chiedere esplicitamente al giudice l'acquisizione di tutto il fascicolo informatico della procedura e segnalare puntualmente i documenti rilevanti già in esso contenuti
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