Cassazione Civile, Sentenza n. 9547/2021 del 12/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza n. 117/2020 del CNF che aveva confermato la radiazione irrogata dal Consiglio di disciplina di Perugia per plurime violazioni del Codice Deontologico (due distinti nuclei fattuali: vicenda "Altimani" e vicenda "Ercolanoni"): entrata indebita di somme dai clienti (€105.000 e €395.069,87), rilascio di procure in bianco poi compilate con conferimenti d'incarico, richiesta di compensi non congrui, falsità di documenti, omissione di diligenza e condotte lesive del decoro professionale. Nei 12 motivi di ricorso la ricorrente denunciava, fra l'altro: incompetenza territoriale del CDD di Perugia (richiamando art. 38 R.D.L. 1587/1933 e art. 51 I. n. 247/2012 e il principio di prevenzione), travisamento della prova, illegittima utilizzazione di atti/informative penali, violazione del diritto di difesa per mancata escussione di testi non intimati, omessa sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, e sproporzione della sanzione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso quanto proposto nei confronti del CNF (terzo e non parte legittimata) e dell'Ordine di Foggia. Sul merito, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale nel CDD dell'Umbria applicando l'art. 51, co. 2, I. n. 247/2012 (anche se ha richiamato l'art. 38 R.D.L. per principi comuni): la competenza si fonda sul luogo in cui sono stati compiuti i fatti o sull'iscrizione dell'avvocato. Ha altresì confermato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale (art. 54 I. n. 247/2012): la sospensione è facoltativa e solo se «indispensabile» acquisire atti penali, per non oltre due anni. L'utilizzo di atti penali nel procedimento disciplinare è stato ritenuto legittimo alla luce dell'art. 59 I. n. 247/2012 e del reg. CNF n. 2/2014; le valutazioni probatorie e la motivazione del CDD sono insindacabili se non per eccesso di potere, incompetenza o vizio di legge/motivazione. È stata confermata la decadenza dalla prova per mancata intimazione tempestiva dei testi e la legittimità della sanzione di radiazione in relazione alla gravità, alla molteplicità delle condotte e al danno ai clienti. Infine è stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 247/2012, art. 51, comma 2
È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare
La competenza territoriale del procedimento disciplinare si determina in base all'iscrizione dell'avvocato o al luogo in cui il fatto disciplinarmente rilevante è stato compiuto; il principio della prevenzione si applica in relazione all'iscrizione della notizia nel registro.
Legge n. 247/2012, art. 54
Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti. 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al penale; la sospensione è discrezionale e limitata ai casi in cui sia indispensabile acquisire atti penali, con durata massima complessiva di due anni.
Legge n. 247/2012, art. 59
Consente l'applicazione, per i profili procedurali non regolamentati, delle norme del codice di procedura penale se compatibili; disciplina anche utilizzabilità degli esposti e dei verbali d'istruttoria nel procedimento disciplinare nei limiti indicati.
Regolamento CNF n. 2/2014 (artt. rilevanti: art. 10, art. 21, art. 22, art. 23, art. 36)
Regola il procedimento disciplinare (dibattimento, modalità di escussione testi, utilizzo di atti penali, determinazione e riapertura del procedimento); conferma che, per quanto non previsto, si applicano norme c.p.p. compatibili e stabilisce limiti e garanzie di difesa.
R.D.L. n. 1587/1933, art. 38
Norma storica richiamata per principi di competenza territoriale e prevenzione; la Corte ha ritenuto che i principi comuni fra la previgente disciplina e la nuova legge sono stati comunque applicati sulla base dell'art. 51 della L. 247/2012.
Codice di procedura penale (artt. richiamati: art. 507, art. 468 e altri)
Le norme c.p.p. sono richiamabili nel procedimento disciplinare se compatibili: in particolare le regole sulla tempestiva citazione dei testi producono la decadenza dalla prova se non rispettate.
Costituzione, art. 111
Parametro di sindacabilità delle sentenze disciplinari limitato ai vizi di motivazione; non estende il sindacato di merito oltre i limiti previsti dalla legge.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 (CEDU)
Rilevanza riconosciuta in tema di garanzie processuali, ma la giurisprudenza conferma che il procedimento disciplinare ha caratteristiche autonome e le garanzie del processo penale non sono automaticamente sovrapponibili; il controllo internazionale non annulla l'autonomia disciplinare.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Limita il sindacato di questa Corte sulle valutazioni di fatto e di merito operate dagli organi disciplinari, consentendo impugnazione in Cassazione solo per specifiche fattispecie (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, vizio di motivazione).
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale: la sospensione è discrezionale e ammessa solo se indispensabile per acquisire atti penali, per massimo due anni (art. 54 L. 247/2012).
- La competenza territoriale disciplinare si determina secondo art. 51 L. 247/2012 in base all'iscrizione dell'avvocato o al luogo in cui è stato compiuto il fatto; il principio della prevenzione si applica in relazione all'iscrizione della notizia nel registro.
- Gli organi disciplinari possono acquisire e utilizzare atti del procedimento penale se ciò è compatibile e necessario ai fini disciplinari (art. 59 L. 247/2012 e reg. CNF 2/2014); ciò non lede automaticamente il diritto di difesa se sono rispettate le garanzie procedurali previste dal regolamento.
- La mancata e tempestiva intimazione dei testi comporta la decadenza dalla relativa prova: le regole processuali richiamate dal regolamento CNF devono essere osservate (richiamo alle norme c.p.p. compatibili).
- Le valutazioni di merito (accertamento dei fatti, gravità della condotta, congruità della sanzione) degli organi disciplinari sono sindacabili in Cassazione entro limiti ristretti: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5 e giurisprudenza S.U.).
- Nel valutare la competenza e la necessità di sospensione, è fondamentale documentare con precisione le date di iscrizione della notizia nel registro disciplinare (per applicare il principio di prevenzione).
- L'utilizzo di informative o atti investigativi non conferma automaticamente l'esistenza di un reato penale in sede disciplinare: può essere usato per accertare violazioni deontologiche distinte dalle imputazioni penali.
- In caso di plurime e gravi violazioni deontologiche con danno per i clienti e precedenti disciplinari, la sanzione di radiazione può risultare proporzionata e non sindacabile in sede di legittimità salvo i limiti di cui sopra.
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