Cassazione Civile, Sentenza n. 9549/2021 del 12/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il COA di Bolzano contestò all'avv. Franco Mellaia l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2008/2010 (ha conseguito 29 crediti anziché il minimo previsto di 50), irrogando la censura. Il CNF, in appello, riconobbe l'addebito ma mitigò la sanzione in avvertimento. In cassazione il ricorrente dedusse, tra l'altro, che trovava applicazione l'esenzione prevista dall'art. 11, co. 2, L. n. 247/2012 (esonero dopo il compimento del sessantesimo anno di età) e che il CNF avrebbe dovuto rilevarla ex officio. Le Sezioni Unite hanno esaminato preliminarmente l'inammissibilità dei ricorsi notificati al CNF e al Ministro per mancata legittimazione passiva; sul merito hanno ritenuto infondati i rilievi relativi alla motivazione della decisione impugnata sul punto dell'autoformazione e degli impegni professionali, ma hanno ritenuto fondato il motivo relativo all'applicabilità dell'esonero per età. Le Sezioni Unite hanno dichiarato che l'art. 11, co. 2, L. n. 247/2012 (e il relativo regolamento CNF) introducono una norma più favorevole che, ai sensi dell'art. 65, co. 5 della stessa legge, si applica ai procedimenti disciplinari in corso e quindi anche a violazioni riferite a periodi anteriori, quando ciò risulti più favorevole per l'incolpato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato nei confronti del CNF e del Ministro della Giustizia per mancata legittimazione. Ha rigettato il secondo motivo di ricorso (sul vizio di motivazione) e, accogliendo il primo motivo, ha ritenuto che il CNF abbia errato nel non applicare l'esonero previsto dall'art. 11, co. 2, L. n. 247/2012 (esonero dopo il compimento del sessantesimo anno di età) al procedimento relativo al triennio 2008/2010. In conseguenza di ciò la decisione impugnata è cassata e la causa è rinviata al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di applicazione della norma più favorevole (art. 65, co. 5 L. n. 247/2012). Sono dichiarate irripetibili le spese del procedimento di legittimità.
Norme richiamate
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 11, commi 1 e 2
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale... 2. Sono esonerati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
Introduce una causa di esonero dall'obbligo di formazione (anche per gli ultrasessantenni). Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, trattandosi di norma più favorevole per l'incolpato, essa sia applicabile anche ai procedimenti in corso relativi a periodi anteriori, per effetto dell'art. 65, co. 5.
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, comma 5
Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
La disposizione transitoria consente l'applicazione retroattiva, in senso favorevole, delle novità del nuovo codice deontologico; le Sezioni Unite l'hanno estesa come principio di favore rei per l'esonero dall'obbligo formativo introdotto dalla legge.
Previgente Codice Deontologico Forense, art. 13
È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale... I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Fissava il dovere generale di aggiornamento, rimettendo ai regolamenti CNF e degli Ordini l'individuazione delle attività formative rilevanti; non autorizza l'automatica sostituzione dell'obbligo con mera esperienza professionale autogestita quando il regolamento esclude tale possibilità.
Nuovo Codice Deontologico Forense, art. 15 e art. 70, co. 6
Art. 15: Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua... Art. 70, co. 6: L'inosservanza dei regolamenti sui programmi formativi è sanzionata con l'avvertimento (per il caso del nuovo codice).
Ribadisce l'obbligo di aggiornamento; individua l'avvertimento come sanzione prevista dal nuovo codice per la violazione degli obblighi formativi, norma che è stata considerata dal CNF nel rideterminare la sanzione ma che deve essere coordinata con l'esonero per età quando più favorevole.
Regolamento per la formazione continua del CNF n. 6/2014 (e relativo art. 15)
Art. 15: Sono esentati dall'obbligo di formazione ... gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.
Il regolamento CNF recepisce la previsione di legge circa l'esonero per età; la sua efficacia retroattiva, se più favorevole, è stata ritenuta applicabile ai procedimenti in corso.
Regolamento sulla formazione continua del COA di Bolzano (delibera 25.5.2007), artt. 3,4,5,6,9
Art. 5: ipotesi di esonero... Art. 6 co.2: Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo... Art. 9: disciplina del primo triennio 2008-2010 e monte ore richiesto.
Il regolamento locale ha definito le attività formative rilevanti e ha escluso l'automatica riconoscibilità dell'autoformazione collegata all'attività professionale; tuttavia l'introduzione successiva dell'esonero per età da parte della legge e del regolamento CNF è più favorevole e trova applicazione ai procedimenti in corso.
Massime di principio
- Una norma più favorevole introdotta successivamente e disciplinata come applicabile ai procedimenti in corso (art. 65, co. 5 L. n. 247/2012) va applicata anche a condotte anteriori, quando non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Il principio iura novit curia consente al giudice (anche di cassazione) di applicare norme o principi diversi da quelli evocati dalle parti se i fatti fatti emergere sono gli stessi e la nuova norma incide sul quadro giuridico in modo più favorevole per l'incolpato.
- L'esonero dall'obbligo di formazione per chi ha compiuto il sessantesimo anno di età deve essere considerato dal giudice disciplinare anche d'ufficio se l'elemento à acquisibile dagli atti, e può incidere sul giudizio di responsabilità o sulla determinazione della sanzione.
- Gli ordinamenti deontologici e i regolamenti degli Ordini possono limitare o escludere il riconoscimento dell'autoformazione come criterio sostitutivo dei crediti; tali regole mantengono efficacia salvo che non intervenga norma successiva più favorevole.
- In sede di impugnazione in cassazione non sono ammissibili ricorsi promossi contro soggetti terzi non legittimati passivamente (es. CNF o Ministro) quando non sono destinatari diretti del provvedimento impugnato.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe tempestivamente segnalare ed allegare all'istruttoria documenti che dimostrino età, anzianità o altri presupposti di esonero e invocare l'applicazione delle norme transitorie più favorevoli; il giudice disciplinare è tenuto a valutare tali elementi anche d'ufficio se risultano dagli atti.
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