Cassazione Penale, Ordinanza n. 01382/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare di Catania ha applicato, su richiesta dell'imputato, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per plurime contestazioni in materia di armi e per ricettazione, disponendo anche la confisca e la distruzione delle armi e delle munizioni sequestrate. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 533 c.p.p., sostenendo in sostanza un vizio di legalità della decisione rispetto ai presupposti per la pronuncia e alla valutazione della responsabilità. La Corte però ha rilevato che, nei confronti della sentenza resa ex art. 444 c.p.p., il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; i motivi formulati non rientravano tra quelli consentiti.
Norme richiamate
"ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen."
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti speciali all'impugnazione.
"il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a. all’espressione della volontà dell’imputato; b. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c. all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d. all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata"
stabilisce l'elencazione tassativa dei soli motivi proponibili in cassazione contro il patteggiamento.
richiamato dalla difesa come parametro di violazione di legge, ma il motivo non è stato ritenuto deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro di violazione di legge, ma il motivo non è stato ritenuto deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, qui applicata con liquidazione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma primo e terzo, l. 110/1975
norma incriminatrice tra quelle oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di armi.
art. 2 l. 895/1976
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di patteggiamento, in materia di armi e munizioni.
art. 7 l. 895/1976
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di patteggiamento, in materia di armi e munizioni.
norma incriminatrice richiamata nella sentenza di patteggiamento, relativa alla ricettazione.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per fondare la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse o comunque eccedenti tale perimetro.
- La deduzione di violazioni di legge inerenti alla valutazione della prova o ai presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile nel ricorso avverso il patteggiamento se non rientra in uno dei motivi tipizzati dalla norma speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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