Cassazione Civile, Ordinanza n. 12207/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato perfezionamento dell'assunzione di una candidata collocata in posizione prioritaria in una graduatoria concorsuale utilizzata da un'azienda sanitaria per coprire posti di dirigente medico di primo livello. La corte d'appello aveva ritenuto che l'azienda sanitaria fosse responsabile per colpa per avere inviato il telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità a un indirizzo errato, così non facendo assumere la candidata e procedendo invece all'assunzione di un'altra aspirante, poi contrattualizzata pochi giorni dopo. In sede di legittimità l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 4 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso la prova della mancata conoscenza dell'invio del telegramma all'indirizzo errato, fatto che sarebbe stato impeditivo della pretesa risarcitoria; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1223 c.c., lamentando che la corte d'appello avrebbe omesso di considerare documentazione attestante ulteriori redditi percepiti dalla candidata e quindi un più ampio aliunde perceptum da detrarre dal danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello aveva fondato la decisione sul diritto all'assunzione derivante dalla prioritaria collocazione in graduatoria, diritto che imponeva l'adempimento indipendentemente dalla scadenza del termine per manifestare la disponibilità e dal momento in cui l'azienda avesse avuto notizia dell'errore sull'indirizzo del telegramma. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non aveva spiegato perché i redditi documentati dovessero essere considerati, ai fini dell'aliunde perceptum, incompatibili con l'impiego ospedaliero o comunque detraibili in modo diverso da quanto già valutato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sia in relazione al fatto impeditivo dedotto dall'azienda sanitaria sia in relazione alla prova dei redditi ulteriori rilevanti ai fini dell'aliunde perceptum
richiamato a sostegno della doglianza sull'asserita erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla disciplina delle assunzioni tramite graduatorie concorsuali
richiamato in tema di delimitazione del danno risarcibile e di detrazione dell'aliunde perceptum
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un profilo non decisivo rispetto alla base logica della decisione.
- Quando la pretesa all'assunzione deriva dalla priorità in graduatoria, l'obbligo datoriale di procedere all'adempimento non può essere eluso invocando solo la mancata presentazione dell'interessato alla convocazione se la questione è collegata a un disguido imputabile all'amministrazione e il diritto all'assunzione è già maturato secondo la graduatoria.
- Le censure in cassazione che investono la valutazione dell'aliunde perceptum devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare perché i redditi documentati siano effettivamente rilevanti e incompatibili con la prestazione lavorativa perduta, non essendo sufficiente la mera allegazione di ulteriori entrate.
- La deduzione di un fatto impeditivo o di una voce di detrazione del danno richiede una contestazione puntuale e autosufficiente, non potendo la Corte di cassazione supplire alla genericità del motivo mediante autonoma ricostruzione del materiale probatorio.
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