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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28477/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 06/03/2024 chiedendo, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione del giudicato rispetto alla sentenza irrevocabile del 09/06/2015 (condanna a 10 mesi di reclusione e multa ex art.73, comma 5, DPR 9/10/1990 n.309) sostenendo di non aver potuto partecipare/impugnare per causa di incolpevole mancata conoscenza. In subordine ha chiesto la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha escluso l'applicabilità dell'istituto della rescissione del giudicato in quanto mancava la previa dichiarazione di assenza richiesta dall'art.420-bis: il ricorrente era risultato presente nel giudizio di primo grado e, successivamente, aveva proposto appello tramite difensore, quindi non sussisteva l'ipotesi di assenza per tutta la durata del processo o di errata dichiarazione di assenza. La domanda è stata riclassificata come istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente (per ragioni transitorie collegabili alla data della pronuncia di primo grado) e ha valutato che il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza effettiva era stato rispettato. Tuttavia, la Corte ha comunque escluso che l'espulsione dal territorio nazionale costituisca un impedimento idoneo a giustificare la restituzione del termine, atteso che le impugnazioni possono essere esercitate anche mediante deposito presso agenti consolari o tramite raccomandata. Per tali ragioni la richiesta è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n.103; modificato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    Regola la rescissione del giudicato in relazione alla contumacia/assenza: la Corte ha ritenuto che l'istituto richieda la previa dichiarazione di assenza secondo art.420-bis o, nella formulazione precedente, l'assenza per tutta la durata del processo con incolpevole mancata conoscenza; non applicabile nel caso in cui l'imputato era presente o non risultava dichiarato assente.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    (commi 1, 2 e 2-bis; disciplina previgente e nuova disciplina richiamata)

    Regola la restituzione nel termine per proporre impugnazione: la Corte ha riqualificato l'istanza come richiesta di restituzione e ha applicato, per ragioni transitorie, la disciplina previgente con i termini e le condizioni relative a caso fortuito/forza maggiore e alla conoscenza effettiva del provvedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Fissa i presupposti per la dichiarazione di assenza dell'imputato; la mancanza di una regolare pronuncia di assenza impedisce l'uso della rescissione ex art.629-bis per i casi di errata dichiarazione.

  • DPR 9 ottobre 1990, n.309 - art.73, comma 5

    Norma sostanziale in base alla quale è stata pronunciata la condanna contestata; la sua menzione identifica il fatto per cui è stata chiesta la rescissione/rimessione ma non incide sulla regola degli istituti processuali esaminati.

  • Legge 28 aprile 2014, n.67 e d.lgs. 10/10/2022, n.150 (disposizioni transitorie art.15-bis e art.89/art.11)

    Modifiche e principi transitori sulla contumacia, sulla restituzione del termine e sulla rescissione del giudicato: la Corte ha applicato le norme transitorie per determinare quale formulazione normativa fosse pertinente al caso concreto.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art.629-bis è applicabile soltanto quando ricorrono i presupposti relativi alla contumacia/assenza previsti dalla legge (dichiarazione di assenza ai sensi dell'art.420-bis) o secondo la specifica formulazione temporale della norma; non si può ottenere la rescissione se l'imputato è risultato presente nel processo o ha esercitato atti tramite difensore.
  • La Corte può riqualificare una domanda di rescissione come istanza di restituzione del termine (art.175) quando la situazione fattuale non rientra nei presupposti della rescissione; in tal caso è essenziale rispettare i termini decadenziali (es. 30 giorni dalla conoscenza effettiva).
  • L'espulsione o l'essere irreperibile all'estero non costituisce automaticamente causa legittima di impedimento a proporre impugnazioni: le impugnazioni possono essere esercitate tramite deposito presso agente consolare, tramite raccomandata o tramite difensore, per cui l'espulsione deve essere adeguatamente documentata e motivata come impossibilità effettiva e non semplicemente indicata.
  • Per decidere quale disciplina è applicabile (testo nuovo o previgente) è necessario verificare le date degli eventi processuali e le disposizioni transitorie: ciò può incidere sui termini e sulle condizioni per ottenere la restituzione del termine o la rescissione del giudicato.
  • In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e conservare prove documentali della mancata conoscenza del processo (comunicazioni ricevute, date di controllo alle frontiere, contatti consolari, atti depositati da difensori) e agire tempestivamente rispettando i termini decadenziali.

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