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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - del bando di gara, pubblicato sul sito di AreaCom - Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza in data 5 gennaio 2024, recante l’indizione della “Procedura aperta per l’assegnazione in concessione pluriennale di n. tre grandi derivazioni idroelettriche di acqua e uso idroelettrico ai sensi della L.R. 9 giugno 2022 n. 9”; - di tutta la documentazione allegata al bando, ivi compresi: 1) la determinazione di AreaCom - Agenzia regionale dell''Abruzzo per la Committenza n. 404 del 31 dicembre 2023; 2) il disciplinare di gara; 3) i rapporti di fine concessione relativi a ciascuna delle tre grandi derivazioni idroelettriche oggetto di concessione; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati; nonché per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni cagionati alla società ricorrente, previa eventuale sollevazione della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 1bis, 1 ter e 1quater, della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, per contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e con l’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, in relazione all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Giustizia amministrativa202400033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e documentazione della procedura aperta per l’assegnazione in concessione pluriennale di tre grandi derivazioni idroelettriche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il bando di gara, la determinazione di AreaCom, il disciplinare e i rapporti di fine concessione relativi a tre grandi derivazioni idroelettriche, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha inoltre prospettato l’eventuale sollevazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge regionale Abruzzo n. 9/2022, per asserito contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in relazione all’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999. L’ordinanza non esamina i motivi di merito, poiché il ricorso, già rinviato a data da destinarsi su richiesta delle parti, non ha avuto ulteriori sviluppi procedimentali né è stata sollecitata la sua definizione.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso, né la domanda risarcitoria o la prospettata questione di costituzionalità. Rilevato il rinvio dell’udienza e l’assenza di sviluppi o sollecitazioni alla definizione, dispone, nell’ambito della gestione efficiente del ruolo e in coerenza con l’art. 2, comma 2, c.p.a., che le parti manifestino entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza l’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione. Ogni ulteriore determinazione ordinatoria è riservata all’esito delle comunicazioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    "Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo"

    È richiamato quale parametro di efficienza nella gestione del ruolo e quale fondamento dell’invito a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione prima dell’eventuale rifissazione dell’udienza.

  • art. 13, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, l.r. Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9

    La ricorrente ne ha prospettato l’illegittimità costituzionale, ma l’ordinanza non valuta la rilevanza né la non manifesta infondatezza della questione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; nessuna valutazione è svolta nell’ordinanza.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato in relazione all’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999; nessuna valutazione è svolta nell’ordinanza.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prospettata questione di legittimità costituzionale; non esaminato nel merito.

  • art. 12 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prospettata questione di legittimità costituzionale; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso rinviato a data da destinarsi non presenta ulteriori sviluppi procedimentali e le parti non sollecitano la definizione del giudizio, il giudice può invitarle a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione prima di procedere all’eventuale rifissazione dell’udienza.
  • L’invito a manifestare la permanenza dell’interesse alla decisione costituisce una misura interlocutoria di gestione efficiente del ruolo e non comporta una pronuncia sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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