Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, nonché cartella di pagamento relativa a crediti AGEA per prelievo supplementare latte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del 12 febbraio 2026 relativa all'iscrizione di ipoteca legale su propri immobili, nonché gli atti presupposti e, in particolare, la cartella di pagamento notificata il 16 marzo 2015 per crediti di AGEA concernenti il prelievo supplementare sul latte. La censura ritenuta rilevante in sede cautelare riguarda la possibile prescrizione della pretesa creditoria, in assenza, allo stato degli atti, di adeguata prova di atti interruttivi della prescrizione. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di acquisire documentazione sull'imputazione dei prelievi, sulle notifiche degli atti, su eventuali rateizzazioni, compensazioni con contributi PAC o altri contributi europei e sull'eventuale contenzioso relativo alla pretesa o agli atti di riscossione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, allo stato degli atti, il fumus boni iuris con riguardo alla possibile prescrizione del credito di AGEA posto in riscossione da ADER, anche considerando la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti. Ha quindi sospeso l'efficacia della cartella di pagamento impugnata, nei limiti dell'impugnativa cautelare, senza definire nel merito la questione della prescrizione. In ragione della complessità della controversia, ha disposto incombenti istruttori a carico di AGEA e ADER, imponendo il deposito entro il 15 settembre 2026 di una relazione sui fatti e della documentazione relativa agli atti di accertamento, alle cartelle e intimazioni, alle notifiche e agli atti interruttivi, alle eventuali compensazioni con contributi PAC o europei e al contenzioso eventualmente instaurato. Ha imposto anche al ricorrente il deposito, entro il medesimo termine, di una memoria sul contenzioso riguardante l'imputazione del prelievo e gli atti successivi. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    È indicato quale base normativa della comunicazione relativa all'iscrizione ipotecaria impugnata; l'ordinanza non svolge un'interpretazione specifica della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sulla base del fumus boni iuris e della necessità di preservare la posizione del ricorrente in attesa della decisione di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del dovere di leale collaborazione delle parti nella produzione degli elementi utili alla decisione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per il dovere delle parti di cooperare alla realizzazione della ragionevole durata del processo, anche mediante la completezza dell'istruttoria.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile prescrizione della pretesa creditoria, ove emergente dalla documentazione disponibile e non adeguatamente contrastata dall'amministrazione, integra un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione degli atti di riscossione, senza necessità di definire anticipatamente la questione nel merito.
  • Quando la verifica della prescrizione dipende dalla ricostruzione della sequenza degli atti di accertamento e riscossione, l'amministrazione deve depositare la documentazione relativa agli atti interruttivi e alla loro notificazione, nonché agli eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari incidenti sulla pretesa.
  • Nel processo amministrativo, il dovere di leale collaborazione e di cooperazione alla ragionevole durata del processo può giustificare l'ordine rivolto anche alla parte ricorrente di illustrare e documentare il contenzioso pregresso rilevante per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.