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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della conferenza di servizi del 24 marzo 2026, con chiusura del procedimento PAS e prescrizione della necessità di sottoporre le opere già realizzate ad accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché gli atti presupposti relativi alla prescrizione di utilizzare pannelli color coppo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha attivato presso il SUAP del Comune una procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di propri edifici situati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Dopo la trasmissione degli atti alla Provincia e l'indizione di una conferenza di servizi con il coinvolgimento della Soprintendenza, quest'ultima ha espresso parere favorevole all'intervento prescrivendo l'impiego di pannelli color coppo. Nel frattempo la società aveva già installato pannelli scuri. La conferenza di servizi ha quindi disposto la chiusura del procedimento, rilevando la necessità di sottoporre le opere realizzate alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, il loro annullamento, l'accertamento della formazione del titolo abilitativo e il risarcimento del danno. Ha sostenuto che l'intervento rientrasse tra quelli a iniziativa libera di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 190/2024 e che il titolo paesaggistico si fosse formato per silentium; in subordine, ha dedotto che, anche qualificando l'intervento come soggetto a PAS, il titolo abilitativo si sarebbe formato per decorso del termine di sessanta giorni senza atti ostativi. Ha inoltre contestato la legittimità della conferenza di servizi e degli atti comunali, provinciali e della Soprintendenza, anche in relazione alla mancata pubblicazione sul BUR dell'avviso previsto dall'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione sommaria, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'intervento fosse soggetto a PAS, poiché riconducibile alle ipotesi previste dall'Allegato B, art. 1, sezione I, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 190/2024, come peraltro indicato dalla stessa ricorrente nella pratica amministrativa. Ha inoltre ritenuto verosimile che il titolo non si fosse formato per silentium ai sensi dell'art. 8, comma 6, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, poiché la documentazione allegata alla PAS sembrava incompleta, in particolare per la mancanza del cronoprogramma richiesto dall'art. 8, comma 4, lett. f), restando riservato al merito l'approfondimento sulla necessità di allegare anche la dichiarazione relativa alla percentuale di area occupata e l'impegno al ripristino. Il Collegio ha infine rilevato che il mantenimento delle opere già realizzate avrebbe comunque richiesto il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, reputando pertanto prima facie legittime le conclusioni della conferenza di servizi. La sospensione è stata negata e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 190/2024

    La ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo che l'intervento rientrasse tra quelli a iniziativa libera; il TAR ha invece ritenuto, in sede cautelare, che l'intervento fosse soggetto a PAS.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 190/2024

    La completezza della documentazione prevista per la PAS costituisce presupposto rilevante per la formazione del titolo; il TAR ha ravvisato in particolare la probabile mancanza del cronoprogramma di cui alla lett. f), riservando al merito ulteriori verifiche sulla documentazione richiesta dalle lett. h) e i).

  • art. 8, comma 6, d.lgs. n. 190/2024

    Il decorso del termine non appare sufficiente a determinare la formazione tacita del titolo quando l'istanza PAS non risulti completa della documentazione prescritta.

  • art. 8, comma 8, d.lgs. n. 190/2024

    La disposizione disciplina l'avviso da pubblicare sul BUR nell'ambito del procedimento; la mancata pubblicazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata definitivamente valutata nell'ordinanza cautelare.

  • art. 167 d.lgs. n. 42/2004

    Il mantenimento delle opere già realizzate in area vincolata paesaggisticamente presuppone, secondo la valutazione cautelare, il previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica sommaria del fumus boni iuris; il difetto di tale requisito ha comportato il rigetto dell'istanza.

Massime di principio

  • Nella procedura abilitativa semplificata, il decorso del termine utile alla formazione tacita del titolo non determina l'abilitazione quando l'istanza sia priva di documenti richiesti dalla disciplina applicabile, poiché la completezza documentale costituisce presupposto della formazione del titolo per silentium.
  • La qualificazione dell'intervento come soggetto a PAS può essere desunta anche dalla stessa pratica amministrativa presentata dall'operatore, ferma la verifica giudiziale della corretta riconduzione dell'intervento alle fattispecie normative applicabili.
  • Quando opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non corrispondano alle prescrizioni espresse dall'autorità competente, il loro mantenimento può richiedere il previo accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
  • In sede cautelare, la verifica della completezza della documentazione allegata a una PAS e della conseguente formazione tacita del titolo è compiuta nei limiti della cognizione sommaria; ove emerga una ragionevole incompletezza dell'istanza e sia necessario un approfondimento sulle ulteriori prescrizioni documentali, può essere negata la sospensione per difetto di fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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