Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sollecito di pagamento relativo a debiti oggetto di procedure di riscossione e recupero mediante compensazione con aiuti dell’Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (enti creditori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia, dell’esecutività, dell’esigibilità e degli effetti giuridici. Nel merito ha chiesto l’accertamento dell’inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità dell’atto, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo richiesto e la rideterminazione del tasso di interesse applicabile. Nel corso del giudizio ha documentato di avere presentato un’istanza per la definizione in via transattiva delle posizioni debitorie pendenti ai sensi dell’art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha rigettato la domanda cautelare. Il giudice ha valorizzato la presentazione dell’istanza di definizione transattiva e la conseguente sospensione ex lege, prevista dall’art. 10-ter, comma 9, d.l. 69/2023, delle procedure di riscossione e recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell’Unione europea, dalla data di presentazione dell’istanza fino alla scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 6. Poiché la sospensione legale neutralizza il rischio di esecuzione durante il periodo considerato, è stato ritenuto insussistente il periculum in mora, senza necessità di accogliere la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della materia, anche in ragione delle frequenti sopravvenienze normative e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del procedimento cautelare amministrativo.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
“dalla data di presentazione dell’istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell’Unione europea”
La presentazione dell’istanza di definizione transattiva determina ex lege la sospensione delle procedure di riscossione e recupero mediante compensazione con gli aiuti dell’Unione europea. Tale sospensione esclude, nel periodo considerato, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Quando la legge prevede la sospensione automatica delle procedure di riscossione e recupero a decorrere dalla presentazione di un’istanza di definizione transattiva, tale sospensione deve essere considerata dal giudice cautelare e, finché opera, esclude il periculum in mora necessario per concedere la sospensione giudiziale dell’atto.
- La sospensione ex lege delle procedure di riscossione e recupero mediante compensazione con aiuti dell’Unione europea opera dalla presentazione dell’istanza e si protrae fino alla scadenza del termine legislativamente previsto per la definizione della procedura.
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