Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di restituzione della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia sull’istanza di restituzione della patente, trasmessa via PEC il 9 marzo 2026, proponendo contestualmente domanda cautelare. Il titolo era stato sospeso con decreto prefettizio dell’8 gennaio 2025, non impugnato, che aveva imposto al ricorrente di sottoporsi entro 60 giorni dalla notificazione del decreto a visita presso la Commissione Medica Patenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti psicofisici per la guida. Dalla documentazione esaminata risultava che il ricorrente non si era sottoposto con esito favorevole alla visita entro il termine assegnato. Il ricorrente lamentava, in sostanza, il mancato riscontro alla richiesta di restituzione della patente e chiedeva una misura cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il ricorrente non risultava aver adempiuto alla prescrizione contenuta nel decreto prefettizio dell’8 gennaio 2025, consistente nel sottoporsi con esito favorevole, entro 60 giorni, alla visita presso la Commissione Medica Patenti. Il decreto di sospensione era inoltre rimasto inoppugnato. Il Tribunale ha affermato che, anche qualora fosse decorso il periodo di sospensione, il mancato conseguimento del certificato di idoneità psicofisica precludeva autonomamente la restituzione della patente. Ha inoltre ritenuto recessivo il pregiudizio dedotto rispetto all’interesse pubblico prevalente alla sicurezza della circolazione stradale e all’incolumità delle persone. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La restituzione di una patente sospesa per esigenze connesse all’accertamento dei requisiti psicofisici presuppone non soltanto il decorso del periodo di sospensione, ma anche il conseguimento del certificato di idoneità prescritto dall’amministrazione competente.
- Il mancato svolgimento con esito favorevole, entro il termine assegnato, della visita presso la Commissione Medica Patenti impedisce la restituzione del titolo abilitativo alla guida, anche quando il termine temporale della sospensione sia scaduto.
- Ai fini della tutela cautelare, l’interesse individuale alla restituzione della patente può recedere di fronte al prevalente interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e alla tutela dell’incolumità delle persone.
Come è indicizzato
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