Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per la progettazione, implementazione, configurazione, integrazione, gestione e manutenzione di una soluzione software LIMS in modalità SaaS in favore di un'altra concorrente, unitamente agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'impresa aggiudicataria e la seconda classificata non possedessero, al momento della presentazione delle offerte, l'iscrizione al Catalogo ACN delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni. Secondo la ricorrente, tale iscrizione costituiva un requisito di qualificazione e, pertanto, un requisito di partecipazione alla gara, la cui mancanza avrebbe dovuto determinare l'esclusione delle concorrenti. È stata inoltre contestata la lex specialis nella parte in cui non avrebbe reso obbligatoria l'iscrizione al Catalogo ACN quale requisito di partecipazione. È stata chiesta in via cautelare la sospensione dell'aggiudicazione, nonché, nel merito, l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro o il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha interpretato l'art. 4.1 del capitolato tecnico, secondo cui la soluzione offerta doveva rispettare i criteri standard AgID/ACN, nel senso che il rispetto della normativa regolamentare ACN, inclusa l'iscrizione al Catalogo ACN, costituiva un obbligo dell'aggiudicatario da adempiere durante l'esecuzione del contratto, funzionale alla corretta esecuzione del servizio, e non un requisito di partecipazione da possedere al momento dell'offerta. In assenza di un'espressa previsione contraria nella lex specialis, la qualificazione ACN è stata quindi qualificata come requisito di esecuzione acquisibile dopo l'aggiudicazione. Tale valutazione è stata ritenuta assorbente, in sede cautelare, rispetto alle altre censure. Il periculum in mora è stato comunque escluso, poiché il pregiudizio allegato non è stato ritenuto irreparabile: l'appalto ha durata di sessanta mesi, con i primi diciotto mesi destinati alla progettazione, periodo considerato congruo per consentire un eventuale subentro. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per carenza di fumus boni iuris e di irreparabilità del pregiudizio.
Regolamento ACN approvato con Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024
La qualificazione e l'iscrizione al Catalogo ACN, in assenza di una diversa previsione della lex specialis, sono state considerate requisiti di esecuzione del contratto e non requisiti di partecipazione alla gara.
art. 4.1 del capitolato tecnico
La soluzione offerta “dovrà assolvere i criteri standard AgID/ACN”.
La clausola è stata interpretata come riferita all'obbligo dell'aggiudicatario di assicurare il rispetto degli standard ACN durante l'esecuzione del servizio, senza imporre espressamente l'iscrizione al Catalogo ACN già al momento della presentazione dell'offerta.
Massime di principio
- In una procedura di gara per servizi cloud, l'iscrizione al Catalogo ACN costituisce, in assenza di un'espressa previsione contraria della lex specialis, un requisito di esecuzione acquisibile dopo l'aggiudicazione, anziché un requisito di partecipazione da possedere al momento della presentazione dell'offerta.
- Il richiamo della lex specialis al rispetto degli standard AgID/ACN, se non accompagnato da una previsione espressa che imponga l'iscrizione al Catalogo ACN quale requisito di partecipazione, non legittima l'esclusione del concorrente che non risultasse iscritto al momento dell'offerta.
- In sede cautelare, la carenza di fumus boni iuris della censura principale può assorbire la valutazione delle ulteriori doglianze; inoltre, il periculum in mora è escluso quando la durata residua dell'appalto e la fase iniziale di progettazione consentano, in caso di futura fondatezza del ricorso, un eventuale subentro non irreversibilmente precluso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →