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Legge

L.R. Abruzzo 9/2022

Disciplina modalita' di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 9/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Abruzzo, l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, il procedimento di gara, i criteri di selezione, le garanzie, i canoni e gli obblighi del concessionario, oltre a misure ambientali, territoriali ed energetiche. Prevede regole transitorie per concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2024. Sono però presenti disposizioni poi caducate o riferite a termini già conclusi.

Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e canoni in Abruzzo

Disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 9/2022 disciplina l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, i canoni e gli obblighi gestionali connessi. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e si applica nel quadro della normativa statale, europea e ambientale richiamata.

Oggetto, finalità e campo di applicazione

La disciplina riguarda:

  • le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico;
  • la determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kW.

La legge mira anche a:

  • salvaguardare gli usi primari dell’acqua e favorirne l’uso plurimo;
  • promuovere la tutela e il risanamento ambientale e paesaggistico dei bacini interessati;
  • assicurare l’equilibrio delle funzioni ecosistemiche;
  • incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono escluse dal perimetro della legge le concessioni destinate a soddisfare per almeno l’80% il consumo energetico annuo dell’autoproduttore; per tali concessioni si applica una disciplina speciale, ma l’articolo che la prevedeva è stato dichiarato incostituzionale.

Competenze e gestione amministrativa

La competenza amministrativa è attribuita alla Regione Abruzzo. Nell’ambito regionale, l’Autorità unica coincide con il Servizio della Giunta regionale competente in materia di demanio idrico e fluviale, che svolge le funzioni procedimentali, concedenti ed esecutive.

Per le derivazioni che interessano più Regioni, la procedura di assegnazione è definita mediante intese tra le Regioni interessate; in mancanza, la Regione chiede l’intervento dello Stato per promuovere l’intesa o esercitare il potere sostitutivo. La competenza per assegnazione e ripartizione del canone spetta alla Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione.

Regime delle opere e dei beni alla cessazione

Alla scadenza della concessione, o negli altri casi di cessazione previsti dalla legge, le opere e i beni funzionali di cui al Testo unico acque passano in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento e senza compenso, per essere destinati al medesimo utilizzo, salvo diverso prevalente interesse pubblico incompatibile con l’uso idroelettrico.

Per i beni diversi da quelli che passano automaticamente alla Regione:

  • si applica il regime del r.d. 1775/1933;
  • l’assegnatario corrisponde al titolare uscente un prezzo secondo i criteri del d.lgs. 79/1999.

Se il concessionario uscente ha effettuato investimenti autorizzati e non ammortizzati, è previsto un indennizzo a carico del subentrante, determinato tramite perizia asseverata.

Rapporto di fine concessione e ricognizione delle opere

Almeno cinque anni prima della scadenza, il concessionario uscente deve trasmettere un rapporto di fine concessione contenente un’ampia ricognizione tecnica, patrimoniale, giuridica e gestionale delle opere e dei beni, inclusi:

  • inventari dei beni;
  • stato di consistenza e caratteristiche tecniche;
  • perizie asseverate su valore, ammortamenti e valore residuo;
  • rapporti giuridici, prescrizioni pubbliche, servitù, pesi e gravami;
  • dati su producibilità, gestione dell’invaso, deflusso minimo vitale, sicurezza, bilanci, investimenti, manutenzioni e servizi obbligatori.

In caso di decadenza, il rapporto va presentato entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento; in caso di rinuncia, va allegato alla relativa comunicazione. La mancata trasmissione o integrazione comporta costi a carico del concessionario e rileva anche ai fini dell’ammissione alla gara. Il rapporto è pubblico, salvo opposizione motivata per segreto industriale.

Fase preliminare: valutazioni della Giunta regionale

Prima di avviare la procedura di assegnazione, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, accerta se esista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque incompatibile con l’uso idroelettrico.

La valutazione tiene conto della pianificazione territoriale, ambientale ed energetica, del piano di tutela delle acque, del piano di bonifica e del piano energetico regionale, oltre che dei dati del rapporto di fine concessione.

Se non emerge un interesse pubblico prevalente diverso, la Giunta dispone l’avvio della concessione e stabilisce la forma di affidamento, che può essere:

  • gara ad evidenza pubblica;
  • società a capitale misto pubblico-privato con socio privato scelto tramite gara;
  • partenariato pubblico-privato.

È possibile anche l’accorpamento di più concessioni, in particolare se funzionalmente dipendenti o se insistono sul medesimo bacino con scadenza nello stesso anno.

Procedimento unico di assegnazione

L’assegnazione avviene tramite un procedimento unico che comprende:

  • bando di gara;
  • presentazione e verifica delle domande;
  • valutazione tecnica ed economica da parte della commissione;
  • consultazione del pubblico;
  • conferenza di servizi;
  • provvedimento unico di concessione;
  • garanzie e sottoscrizione del disciplinare.

Il procedimento deve essere avviato almeno due anni prima della scadenza delle concessioni successive all’entrata in vigore della legge e si conclude, in via ordinaria, entro 18 mesi dall’avvio del procedimento unico.

Bando di gara e contenuti essenziali

Il bando deve indicare, tra l’altro:

  • la concessione singola o l’eventuale accorpamento;
  • la durata della concessione;
  • oggetto, limiti territoriali e producibilità idroelettrica;
  • destinatari e forma di affidamento;
  • fasi, modalità e termini della procedura;
  • criteri di aggiudicazione e ponderazione;
  • canone a base di offerta;
  • requisiti di ammissione;
  • attività di esercizio, manutenzione e custodia;
  • piano industriale di sviluppo;
  • obblighi gestionali, livelli ambientali ed energetici minimi, misure di compensazione territoriale e sociale;
  • garanzie finanziarie;
  • eventuali indennizzi al concessionario uscente;
  • energia gratuita da fornire alla Regione o sua monetizzazione.

Dal 2023 il bando può prevedere una misura premiale per le istanze volte a soddisfare almeno l’80% del fabbisogno energetico annuo dell’autoproduttore. Tale premialità può aumentare se ricorrono ulteriori requisiti, come iscrizione tra le imprese energivore, gestione di reti di cui alla legge n. 99/2009 o proprietà dello stabilimento.

Criteri di aggiudicazione e requisiti dei partecipanti

La selezione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata su:

  • qualità dell’offerta tecnica;
  • entità dell’offerta economica in aumento rispetto al canone posto a base di gara.

L’offerta tecnica è valutata in base a interventi e investimenti di:

  • miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico;
  • miglioramento energetico ed efficientamento;
  • compensazione territoriale;
  • piano industriale di sviluppo;
  • disponibilità di risorse organizzative e tecnologiche;
  • possesso di certificazioni ambientali, qualità e sicurezza.

Possono partecipare i soggetti ammessi alla disciplina dei contratti pubblici, purché in possesso di:

  • requisiti generali di moralità e assenza di cause di esclusione;
  • capacità tecnica e organizzativa, dimostrata anche dalla gestione pluriennale di impianti idroelettrici e da certificazioni di qualità/sicurezza;
  • capacità patrimoniale e finanziaria, con referenze bancarie e garanzie adeguate.

Il concessionario uscente è escluso per cinque anni in caso di inadempienze, salvo l’ipotesi in cui l’unica violazione sia il mancato pagamento del canone annuale, sanabile prima della partecipazione.

Garanzie e coperture assicurative

L’assegnatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, deve prestare:

  • cauzione a garanzia del pagamento dei canoni, pari ad almeno cinque volte il canone annuo;
  • cauzione a garanzia della buona conservazione dei beni, da aggiornare nel tempo;
  • cauzione a garanzia degli ulteriori impegni dell’offerta.

Deve inoltre presentare una polizza assicurativa per danni ai beni e a terzi.

Le garanzie restano vincolate per tutta la durata della concessione e possono essere escusse in caso di decadenza, revoca o inadempimento.

Canoni, oneri compensativi ed energia gratuita

Dal 2023 i concessionari corrispondono un canone annuo composto da:

  • una quota fissa, pari a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media;
  • una quota variabile, calcolata sui ricavi normalizzati;
  • in alcuni casi, un canone aggiuntivo per la fase di prosecuzione oltre la scadenza.

La componente fissa è aggiornata annualmente dalla Giunta regionale al ricorrere di variazioni ISTAT non inferiori al 5%. Il canone complessivo non può essere inferiore a 50 euro/kW.

È inoltre prevista:

  • la fornitura gratuita alla Regione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media, o la sua monetizzazione;
  • un onere compensativo di 10 euro/kW annui destinato alle misure di compensazione territoriale;
  • una quota di 2,5 euro/kW annui destinata alle misure di tutela ambientale;
  • una quota di 1,5 euro/kW annui destinata alla promozione delle energie rinnovabili.

Per le concessioni scadute o prossime alla scadenza la legge prevede, fino all’assegnazione della nuova concessione, canoni aggiuntivi e obblighi gestionali specifici, oltre al mantenimento dell’esercizio per conto della Regione.

Obblighi e limitazioni gestionali

I progetti devono rispettare obblighi e limitazioni relativi a:

  • sicurezza delle persone, del territorio e degli sbarramenti;
  • laminazione delle piene;
  • utilizzo delle acque invasate per usi diversi, sostegno delle portate e fronteggiamento di crisi idriche;
  • cessione di acque in situazioni straordinarie e di protezione civile;
  • recupero o mantenimento della capacità utile di invaso;
  • gestione dei sedimenti;
  • miglioramento della modulazione dei rilasci e dei deflussi ecologici.

Per le concessioni destinate all’autoconsumo energetico vale un divieto di trasferimento dell’utenza, salvo trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda, e la concessione decade in caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva servita.

Durata e cessazione delle concessioni

Le concessioni possono durare da 20 a 40 anni, con possibile incremento fino a 10 anni in relazione alla complessità del progetto e agli investimenti. La durata è parametrata anche all’entità delle spese di investimento per kW.

La concessione cessa per:

  • scadenza del termine;
  • decadenza;
  • rinuncia.

Sono previste specifiche cause di decadenza, tra cui mancato pagamento di due annualità del canone, violazione delle prescrizioni, mancata manutenzione, cessione non autorizzata dell’acqua, mancato utilizzo della risorsa per due annualità, fallimento, mancato rapporto di fine concessione e, per l’autoproduzione, mancato rispetto della quota minima destinata all’autoconsumo o cessazione dell’attività produttiva.

La decadenza è preceduta da contestazione e diffida, salvo i casi di immediata decadenza espressamente previsti. La rinuncia deve essere comunicata per iscritto e accompagnata dal rapporto di fine concessione.

Misure ambientali, territoriali ed energetiche

La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, in coerenza con la pianificazione di settore.

La Giunta regionale definisce obiettivi minimi relativi a:

  • continuità fluviale;
  • modalità di rilascio delle portate;
  • mitigazione delle alterazioni idromorfologiche;
  • tutela dell’ecosistema, della biodiversità e del paesaggio;
  • ricostituzione del trasporto solido.

Una quota del canone è riservata al finanziamento di tali misure. Ulteriori quote sono destinate al miglioramento energetico e alla promozione delle fonti rinnovabili. Le spese sono erogabili solo nei limiti delle entrate effettivamente accertate e riscosse.

Compensazioni territoriali e clausole sociali

La Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, stabilisce misure di compensazione territoriale riguardanti:

  • ripristino ambientale;
  • riassetto territoriale e paesaggistico;
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • risparmio ed efficienza energetica;
  • tutela di habitat e specie.

I relativi introiti sono destinati ai Comuni interessati. La disciplina prevede anche clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato e l’applicazione dei contratti collettivi di settore.

Regime transitorio

Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 dicembre 2024:

  • il concessionario continua l’esercizio per conto della Regione fino alla conclusione della nuova procedura;
  • si applicano canoni aggiuntivi, oneri compensativi, obblighi di manutenzione e fornitura gratuita di energia;
  • la procedura di assegnazione va indetta entro il 31 dicembre 2023;
  • il rapporto di fine concessione per le concessioni già scadute doveva essere trasmesso entro il 28 febbraio 2023.

Per le concessioni con scadenza successiva al 31 dicembre 2024, il canone e l’onere compensativo si applicano dal 1° gennaio 2023.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • mancata trasmissione del rapporto di fine concessione;
  • mancata integrazione del rapporto;
  • mancata realizzazione o esecuzione non conforme della proposta progettuale;
  • mancato pagamento dei canoni, degli oneri compensativi e delle rate aggiuntive.

In caso di omissioni di pagamento, l’importo non versato è maggiorato del 50% per l’annualità successiva.

Disposizioni finali e coordinamento normativo

La legge rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, al Testo unico acque. Le disposizioni attuative demandano alla Giunta regionale l’adozione di un disciplinare per profili tecnici e procedurali, inclusi bando, disciplinare di gara, canoni, criteri di riparto e graduazione delle sanzioni.

Stato di attualità della disciplina

La legge, nel suo nucleo generale, resta rilevante per la disciplina delle concessioni idroelettriche in Abruzzo. Tuttavia alcune parti sono oggi non utili o non applicabili nella pratica, perché riferite a termini già scaduti, a regimi transitori conclusi o a disposizioni dichiarate incostituzionali/abrogate; in particolare risultano obsolete le previsioni strettamente collegate alle scadenze 2022-2024 e alla disciplina transitoria delle concessioni già scadute.

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