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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30197/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da intimazioni di pagamento relative a Irpef, Iva e Irap per più annualità. Il contribuente le aveva impugnate senza successo davanti alla commissione tributaria provinciale e poi davanti alla commissione tributaria regionale. In Cassazione ha dedotto, con un unico motivo, che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile ai tributi erariali il termine di prescrizione decennale anziché quello quinquennale. Con memoria ha anche sostenuto che la prescrizione avrebbe dovuto operare comunque per sanzioni e interessi, ma tale profilo è stato ritenuto tardivo e comunque non specificamente autosufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo principale, affermando che per i crediti tributari erariali relativi a Irpef, Iva e Irap si applica il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., e non il quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché il debito d'imposta non costituisce una prestazione periodica. Ha inoltre dichiarato inammissibile la deduzione relativa a sanzioni e interessi, perché non risultava proposta nei gradi di merito, era stata introdotta solo con memoria in Cassazione e mancava di adeguata specificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La sola scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale, salvo che esista un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica al credito erariale per imposte come Irpef, Iva e Irap, perché il debito d'imposta non è prestazione periodica.

  • art. 2946 c.c.

    Ai crediti tributari erariali per Irpef, Iva e Irap si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La definitività di una cartella o di un atto di riscossione non comporta automaticamente la conversione in prescrizione decennale di un termine prescrizionale più breve, poiché l'effetto della mancata opposizione riguarda l'irretrattabilità del credito e non il mutamento del regime prescrizionale, salvo titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti tributari erariali relativi a imposte come Irpef, Iva e Irap, il debito d'imposta è qualificato come obbligazione autonoma per ciascun periodo d'imposta e non come prestazione periodica, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
  • Questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e introdotte solo con memoria in Cassazione, sono inammissibili; inoltre, il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i profili sui quali si fonda la censura.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, il ricorrente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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