Cassazione Civile, Ordinanza n. 21710/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012 notificato a un soggetto indicato come amministratore di fatto di una cooperativa in liquidazione e, congiuntamente, alla cooperativa stessa. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del soggetto, ritenendo tardivo il ricorso: l'avviso era stato notificato il 4 gennaio 2018 e il ricorso era stato proposto il 16 maggio 2018, oltre i sessanta giorni ordinari. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte di un solo coobbligato comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per impugnare; quindi anche per la sua posizione personale, con conseguente tempestività del ricorso. Ha richiamato inoltre i principi in tema di obbligazione solidale e l'effetto estensivo degli atti interruttivi o sospensivi nei confronti dei coobbligati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 prevede espressamente che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, sospende per tutti i coobbligati i termini per l'impugnazione per novanta giorni. Di conseguenza, la CTR ha errato nel non applicare detta sospensione anche alla posizione del ricorrente. Poiché, sommando la sospensione di novanta giorni al termine ordinario di sessanta giorni, il ricorso del 16 maggio 2018 doveva considerarsi tempestivo rispetto alla notificazione dell'atto del 4 gennaio 2018, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 218 del 1997
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, sospende per tutti i coobbligati i termini per impugnare per novanta giorni; la sospensione si estende quindi anche alla posizione del singolo coobbligato che non abbia presentato personalmente l'istanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
È richiamato in via generale il principio secondo cui gli atti interruttivi o sospensivi compiuti verso uno dei debitori solidali producono effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, principio ritenuto coerente con la disciplina tributaria richiamata.
art. 201, comma 3, reg. CEE n. 2913 del 1992
È richiamato quale precedente in tema di condebitori solidali nella riscossione dei diritti doganali.
art. 221 reg. CEE n. 2913 del 1992
È citato nel richiamo giurisprudenziale sulle proroghe dei termini in materia doganale.
È citato nel richiamo giurisprudenziale sulla prescrizione dei diritti doganali.
art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990
È citato nel richiamo giurisprudenziale sulla decadenza per revisione dell'accertamento doganale.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla tempestiva notifica della cartella nei confronti di uno dei condebitori e sugli effetti rispetto alla decadenza.
art. 17 l. n. 114 del 1977
È richiamato nel precedente sulla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi e sugli effetti della solidarietà.
È richiamato nel precedente relativo agli effetti della pendenza del processo nei confronti del coobbligato estraneo al giudizio.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando una norma speciale prevede che l'istanza di accertamento con adesione presentata da uno solo dei coobbligati sospenda i termini per l'impugnazione per tutti, la sospensione opera anche nei confronti del soggetto che non ha presentato personalmente l'istanza.
- Nelle obbligazioni solidali, la disciplina tributaria può recepire il principio generale per cui gli effetti sospensivi o interruttivi compiuti nei confronti di uno dei debitori si estendono agli altri condebitori, salvo diversa previsione normativa.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione di un avviso di accertamento, il termine ordinario di sessanta giorni va computato tenendo conto dell'eventuale sospensione di novanta giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte di un coobbligato.
- Il giudice di merito che dichiari tardivo il ricorso senza applicare la sospensione prevista dalla disciplina sull'accertamento con adesione commette violazione di legge censurabile in cassazione.
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