Cassazione Penale, Ordinanza n. 09864/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il contenuto integrale della decisione di merito della Corte di appello, ma solo che la sentenza impugnata era una sentenza di condanna confermata in secondo grado, poiché il ricorso è proposto dall'imputato avverso quella pronuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/06/2024. Nel ricorso ha dedotto tre motivi, lamentando la violazione dell'art. 635 c.p., dell'art. 4 della l. n. 110 del 1975 e dell'art. 99 c.p. La Corte di cassazione rileva però che tali motivi si risolvono in una mera riproduzione di questioni già affrontate e confutate dalla Corte territoriale con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami alle risultanze processuali.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese in appello.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non sviluppa un autonomo esame della doglianza, ritenendola già confutata dalla Corte di appello.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte reputa il motivo ripetitivo e privo di specifica capacità critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Pur non essendo espressamente indicato nel testo, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente identico, censure già esaminate e confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la relativa motivazione.
- La deduzione di violazioni di legge non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità quando la censura non contenga una critica effettiva e autonoma alla ratio decidendi della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09826/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09829/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09832/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09837/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09838/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09842/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →