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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09829/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva accolto una proposta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e, pur confermando la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione aggravato, aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 267 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 129 e 599-bis c.p.p., sostenendo che il giudice di appello non fosse esonerato da un vaglio critico sulla sussistenza dei presupposti della colpevolezza e avesse omesso di valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze riguardanti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso della prescrizione, non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità de plano e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo il caso della prescrizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare i termini di esposizione dei motivi di ricorso.

  • Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01

    precedente richiamato a sostegno del principio di inammissibilità delle doglianze su motivi rinunciati e sull'art. 129 c.p.p. nelle sentenze ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che incidano sulla validità del consenso prestato, sul consenso del Procuratore generale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., doglianze relative a motivi di impugnazione rinunciati o alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo la prescrizione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per tali ragioni, la declaratoria può essere resa de plano, senza formalità di procedura, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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