Cassazione Penale, Ordinanza n. 09832/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta a sorveglianza speciale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. In concreto, gli veniva contestato di essersi abitualmente associato a persone pregiudicate, in violazione dell'obbligo di non frequentarle. Il ricorso deduceva, da un lato, che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del reato, sostenendo che la contestazione e la motivazione non avrebbero provato una pluralità di incontri e che gli episodi richiamati sarebbero stati letti in modo non corretto; dall'altro lato, si lamentava che il tempo trascorso tra il fatto e la decisione di appello avesse determinato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello si fosse conformata ai principi di diritto sul reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, valorizzando correttamente la pluralità di contatti con soggetti pregiudicati e le modalità degli incontri, idonee a dimostrare l'abitualità del comportamento e a escluderne la natura occasionale. Ha inoltre respinto la doglianza sulla prescrizione, osservando che alla data della sentenza di appello il termine massimo non era ancora decorso e che, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
"di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza"
La violazione della prescrizione impone una condotta abituale o seriale; il reato è configurabile in presenza di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, potendo la reiterazione degli incontri costituire indice univoco dell'abitualità.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
È la fonte della prescrizione di non associarsi abitualmente con persone pregiudicate, la cui violazione integra il reato contestato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale che vietano di associarsi con pregiudicati richiede un comportamento abituale o seriale, desumibile da plurimi contatti e frequentazioni stabili, non necessariamente da una relazione interpersonale costante e assidua.
- La reiterazione di incontri con soggetti pregiudicati, se accompagnata da modalità concrete degli stessi compatibili con una preventiva programmazione, può costituire prova sufficiente dell'abitualità della condotta e dell'inosservanza della prescrizione.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a contestare in modo generico la ricostruzione del fatto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inidonea a superare la soglia di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di dichiarare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché non si instaura un valido rapporto di impugnazione rilevante ai fini dell'art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi che escludano la colpa della parte nella sua determinazione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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