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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09837/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato la cui contestazione, nel testo disponibile, non è esplicitata. Il primo motivo riguardava la dedotta falsità della firma apposta sul plico attestante la notifica della citazione a giudizio eseguita dall'ufficiale notificatore: secondo la difesa, la notifica non sarebbe andata a buon fine. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità e, sia pure in modo generico, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha ribadito in memoria la fondatezza di entrambi i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva compiuto una valutazione logica e completa, insindacabile in sede di legittimità, da cui emergeva la regolarità della notifica; ha inoltre richiamato il principio per cui la relazione di notificazione, nel vigente codice, può essere liberamente valutata dal giudice. Il secondo motivo è stato giudicato riproduttivo di censure già confutate dalla Corte territoriale: quanto alla causa di non punibilità, la motivazione d'appello valorizzava soprattutto la condotta del ricorrente che, accortosi della polizia giudiziaria, aveva tentato di rientrare rapidamente in casa; quanto a pena e attenuanti generiche, il motivo è stato ritenuto generico e privo di una reale critica alla motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.p.

    Il testo segnala che il vigente codice di rito non contiene, in questa disposizione, la previsione dell'abrogato codice secondo cui la relazione di notificazione faceva piena fede fino a querela di falso; da ciò si ricava che il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nella relazione di notifica.

  • art. 176 c.p.p. abrogato

    È richiamato come precedente disciplina, che attribuiva alla relazione di notifica efficacia probatoria vincolata fino a impugnazione di falso.

  • art. 610 c.p.p.

    La decisione è resa in forma di ordinanza nel giudizio di cassazione, ma il testo fornito non indica in modo esplicito la norma processuale di riferimento oltre ai richiami sopra riportati.

Massime di principio

  • Nel sistema vigente, la relazione di notificazione non è assistita da fede privilegiata assoluta: il giudice può valutarne liberamente il contenuto insieme agli altri elementi del processo.
  • La censura di legittimità che si limiti a contrapporre una lettura frammentaria degli elementi probatori alla motivazione di merito è inammissibile quando la Corte territoriale abbia esposto una valutazione logica, completa e non manifestamente illogica della regolarità della notifica.
  • Il motivo di ricorso che riproponga questioni già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Le doglianze sul diniego di una causa di non punibilità devono misurarsi con il nucleo argomentativo posto dal giudice di merito a base del rigetto; non è sufficiente spostare l'attenzione su un singolo elemento secondario se la motivazione valorizza soprattutto una condotta sintomatica della gravità del fatto.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica e assertiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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