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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09826/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'impugnazione come appello cautelare, ritenendo improprio il ricorso immediato per cassazione proposto contro l'ordinanza di rigetto della revoca degli arresti domiciliari. Non ha deciso nel merito sulla misura, ma ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'appello cautelare.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorso riguarda un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'istanza di revoca degli arresti domiciliari applicati in aggravamento nei confronti dell'imputato, in relazione al reato di atti persecutori. La difesa ha proposto ricorso immediato per cassazione, ma la Corte rileva che, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari, il mezzo esperibile è soltanto l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e non il ricorso per cassazione per saltum, che è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il ricorso viene quindi riqualificato come appello cautelare e gli atti sono trasmessi al Tribunale competente in sede di appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la conversione dell'impugnazione nel rimedio corretto quando quello scelto dalla parte non è previsto dalla legge.

  • art. 310 c.p.p.

    individua l'appello come rimedio esclusivo contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari.

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e nei limiti della violazione di legge.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    il ricorso per cassazione è esperibile solo contro i provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione senza formalità della conversione dell'impugnazione nel rito corrispondente.

Massime di principio

  • Contro il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, ma solo l'appello cautelare.
  • Il ricorso per cassazione per saltum in materia cautelare è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere utilizzato per impugnare provvedimenti che la legge devolve all'appello.
  • Se l'impugnazione è proposta con un mezzo non consentito ma il contenuto è riconducibile a un rimedio previsto, il giudice può riqualificarla nel corretto mezzo di impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente.
  • La conversione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. opera quando l'atto, per contenuto, corrisponde a un mezzo di impugnazione diverso da quello formalmente indicato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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