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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09838/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli resa il 29 marzo 2024. Per il primo ricorrente si deduceva, con il primo motivo, vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni testimoniali, sostenendo l’erroneità della ricostruzione probatoria e dell’identificazione; con il secondo motivo si contestava il trattamento sanzionatorio; con il terzo motivo si lamentava il mancato riscontro alla richiesta di accesso alla giustizia riparativa e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Per il secondo ricorrente si censurava la motivazione nella parte in cui non aveva ravvisato una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p., in relazione a una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Cassazione ha ritenuto i motivi del primo ricorso sostanzialmente ripetitivi di questioni già confutate in appello e, quanto al terzo motivo, generico e privo di effettiva critica, rilevando che l’istanza di giustizia riparativa era stata formulata senza adeguata motivazione e non coltivata. Il ricorso del secondo imputato è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare un proscioglimento ex art. 129 c.p. in un giudizio definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., rimedio non esperibile nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando l’esito sfavorevole per gli imputati. Ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto, per il primo ricorso, che le censure fossero già adeguatamente confutate dalla Corte di appello e, per il terzo motivo, che mancasse una critica specifica e persuasiva. Per il secondo ricorso, ha escluso l’esperibilità della doglianza ex art. 129 c.p. contro una sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il proscioglimento immediato è invocabile nei limiti ordinari, ma non può essere fatto valere come motivo di ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. nel caso esaminato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello con rinuncia ai motivi comporta un accordo tra le parti su qualificazione giuridica e pena; il giudice deve verificare correttezza giuridica, congruità della pena e rispetto dei limiti dell’accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato per affermare l’inammissibilità del ricorso nella specifica ipotesi di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamato come fonte della novella che ha introdotto/disciplinato l’istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello.

Massime di principio

  • Quando la Corte di appello ha già specificamente confutato le censure sulla ricostruzione probatoria e sull’identificazione degli imputati, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime doglianze senza una critica effettivamente autonoma è inammissibile o comunque infondato.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; il richiamo a un generico miglioramento del trattamento non è sufficiente se la Corte territoriale ha valorizzato la gravità del contesto e la funzione pretestuosa dell’evento rispetto alle condotte contestate.
  • La richiesta di accesso alla giustizia riparativa deve essere assistita da un’effettiva allegazione e deve risultare coltivata in modo coerente nel corso del giudizio; in mancanza di una critica specifica alla motivazione di merito, il motivo è generico.
  • La causa di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso avverso una sentenza di appello resa con il concordato ex art. 599-bis c.p.p., poiché l’istituto presuppone un accordo tra le parti su qualificazione giuridica e pena e il sindacato di legittimità rimane circoscritto ai limiti propri di tale modello decisorio.
  • Nel concordato in appello il giudice deve controllare la correttezza giuridica dell’accordo e la congruità della pena richiesta, nonché il rispetto dei parametri e dei limiti stabiliti dalla legge; se tali verifiche risultano positivamente svolte, il ricorso che le contesti in modo estrinseco è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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