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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03863/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati aveva convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in tema di adeguata remunerazione dei corsi di specializzazione medica per anni compresi tra il 1978 e il 1994. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello aveva confermato. Con l'unico motivo di ricorso i medici denunciano violazione di norme interne, europee e convenzionali, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non poteva incidere né sulla quantificazione del danno né sulla decorrenza della prescrizione, che quest'ultima avrebbe dovuto iniziare solo dopo il consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, azione esperibile, soggetto passivo e prescrizione, e che sarebbe stato necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla effettività del rimedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura speciale e ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri medici litisconsorti facoltativi non notificati. Nel merito ha applicato l'orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999, che ha fatto emergere in modo ragionevole la consapevolezza della definitiva inerzia dello Stato. Ha quindi respinto l'idea che incertezze su giurisdizione, azione esperibile o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione, e ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione è valida se rispetta il requisito di specialità; la collocazione su foglio separato materialmente congiunto al ricorso è sufficiente.

  • art. 83 c.p.c.

    Dopo la riforma, la specialità della procura è integrata dalla sua collocazione topografica, anche su foglio separato unito all'atto.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso di attribuire efficacia all'atto, secondo il principio di conservazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali.

  • art. 332 c.p.c.

    Per i litisconsorti facoltativi non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione quando per essi l'impugnazione è ormai preclusa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso quando la questione non presenta un dubbio interpretativo rilevante o un contrasto con il diritto UE.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata riconosciuta la condanna per responsabilità aggravata, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza e della proposizione della lite nonostante l'orientamento contrario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    Costituisce il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento per i medici specializzandi non beneficiari della disciplina riconosciuta ai titolari di sentenze irrevocabili.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha trasposto tardivamente e solo in parte le direttive sui medici specializzandi, lasciando impregiudicata la pretesa per il periodo anteriore e rilevando nel quadro ricostruttivo del diritto azionato.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    Riguarda il trattamento economico dei medici specializzandi solo per gli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, non per quelli iscritti negli anni precedenti.

  • art. 4 L. n. 260/1958

    L'eventuale evocazione in giudizio di un diverso organo statale, insieme alla Presidenza del Consiglio, è una mera irregolarità sanabile.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, ma non ha condotto a una diversa soluzione sulla prescrizione e sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla tutela dei diritti derivanti dal diritto UE.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la procura speciale al ricorso è valida anche se redatta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso; la mancanza di data o di un espresso richiamo alla sentenza non ne comporta la nullità, se dalla collocazione e dal testo si desume la riferibilità al giudizio di cassazione.
  • Per le domande risarcitorie dei medici specializzandi fondate sulla tardiva attuazione delle direttive comunitarie, la prescrizione decennale decorre, per i soggetti interessati dalla fattispecie ricostruita dalla giurisprudenza consolidata, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999.
  • In materia di prescrizione del credito risarcitorio da inadempimento dello Stato al diritto UE, la decorrenza non è impedita da incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'individuazione del soggetto passivo, poiché tali aspetti non incidono sulla possibilità per il danneggiato di attivarsi, anche stragiudizialmente, per interrompere la prescrizione.
  • L'eventuale errore nell'individuazione del giudice munito di giurisdizione non impedisce la maturazione della prescrizione, potendo essere rimediato con gli strumenti processuali ordinari, incluso il regolamento di giurisdizione.
  • Quando una questione è già coperta da giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme ai principi UE rilevanti, il ricorso che ne solleciti un diverso esito può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
  • La domanda risarcitoria dei medici specializzandi non consente di individuare un momento ulteriore e diverso, successivo al 1999, in cui sarebbe divenuta per la prima volta esigibile una 'retribuzione adeguata' di fonte unionale idonea a far decorrere la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessarioRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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