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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17423/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, di una dipendente scolastica al pagamento in favore dell’amministrazione di appartenenza di euro 175.741,31, oltre accessori, per responsabilità amministrativa da danno erariale. Il danno è stato individuato nel mancato riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionali di amministrazione condominiale e gestione immobiliare effettuate in assenza della previa autorizzazione richiesta per gli incarichi retribuiti extraistituzionali. In appello la Corte dei conti ha confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto un unico motivo: difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la mera prestazione non autorizzata e il mancato riversamento non implicherebbero automaticamente un danno erariale, che la Procura non avrebbe allegato un pregiudizio ulteriore e specifico, e che gran parte dei fatti sarebbe anteriore alla legge n. 190 del 2012, che ha introdotto l’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. Ha inoltre invocato l’art. 25 Cost., lamentando che la scelta del giudice dipenderebbe dall’iniziativa dell’amministrazione o del pubblico ministero contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l’azione del Procuratore regionale contro il dipendente pubblico che ometta di versare all’amministrazione i compensi percepiti per incarichi non autorizzati rientra nella giurisdizione della Corte dei conti; ciò vale anche per fatti anteriori all’introduzione del comma 7-bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, poiché tale norma è stata letta come ricognitiva di un orientamento giurisprudenziale già consolidato. La Corte ha escluso che sia necessario allegare un danno ulteriore rispetto al mancato riversamento, poiché la fattispecie è tipizzata dal legislatore come responsabilità erariale e il danno è predeterminato ex lege. Ha poi escluso la violazione dell’art. 25 Cost., osservando che la giurisdizione contabile è stabilita dal legislatore in modo non arbitrario e che non vi è concorso improprio di azioni davanti a giudici diversi sul medesimo petitum. Il ricorso è stato rigettato; non sono state poste spese a carico del Procuratore generale contabile; è stato inoltre dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ... il compenso dovuto ... deve essere versato ... nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza ...

    La norma impone il previo controllo autorizzatorio sugli incarichi extraistituzionali e stabilisce l’obbligo di riversamento dei compensi all’amministrazione, quale presidio del corretto svolgimento delle mansioni e della prevenzione di conflitti di interesse.

  • art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

    La disposizione è stata considerata ricognitiva di un indirizzo giurisprudenziale già esistente e non innovativa; la giurisdizione contabile sussiste anche per fatti anteriori alla sua introduzione.

  • art. 25 Cost.

    Non è violato il principio del giudice naturale quando la giurisdizione è attribuita direttamente dalla legge, in conformità alla Costituzione; il concorso tra giurisdizione ordinaria e contabile non determina di per sé illegittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’azione del pubblico ministero contabile nei confronti del dipendente pubblico che abbia percepito compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati e non li abbia riversati all’amministrazione appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.
  • L’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 ha natura ricognitiva di un orientamento già consolidato, sicché la giurisdizione contabile opera anche rispetto a percezioni e condotte anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Nella fattispecie tipizzata di omesso riversamento di compensi indebitamente percepiti, il danno erariale è predeterminato dalla legge e non è necessario allegare un pregiudizio ulteriore o diverso rispetto all’omissione del versamento.
  • La garanzia del giudice naturale precostituito per legge non è lesa dal fatto che per i medesimi fatti possano astrattamente venire in rilievo azioni distinte davanti a giudici diversi, quando ciascuna azione è attribuita ex lege a un plesso giurisdizionale determinato e non vi è duplicazione impropria del medesimo petitum.
  • Quando l’amministrazione non promuove un’azione civile ma segnala il fatto alla Procura contabile, la contestazione resta nell’alveo della responsabilità erariale tipizzata e non si trasforma in un’azione ordinaria di inadempimento del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazione
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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