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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36173/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, riferita a una pluralità di cartelle e intimazioni di pagamento con crediti erariali e sanzioni. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo prescritte alcune pretese e riconoscendo il pagamento di una cartella, mentre aveva respinto altre censure. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'impugnazione del contribuente e quella incidentale dell'agente della riscossione, affermando in sintesi la prescrizione decennale dei crediti tributari, la prescrizione di alcune sole cartelle e la rilevanza di ulteriori intimazioni. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere la CTR valutato adeguatamente la documentazione che, secondo il ricorrente, provava l'avvenuto pagamento di somme richieste; 2) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. per mancata applicazione della prescrizione quinquennale alle pretese tributarie principali e accessorie; 3) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. per la ritenuta soggezione delle cartelle relative a IRPEF, IVA e IRAP alla prescrizione decennale anziché quinquennale; 4) violazione degli artt. 2 e 20 d.lgs. n. 472/1997 per non avere la CTR applicato la prescrizione quinquennale alle sanzioni e per l'assunto che le sanzioni non producono interessi; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. per pretesa contraddittorietà della sentenza, che avrebbe accolto l'appello del contribuente su alcune cartelle e quello dell'agente della riscossione su intimazioni riferite ai medesimi ruoli. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, infondati il secondo, il terzo e il quinto, mentre ha ritenuto fondato il quarto motivo limitatamente alla necessità di verificare se, per le sanzioni amministrative fiscali riferite ad alcune cartelle e intimazioni, fosse maturata la prescrizione quinquennale in assenza di atti interruttivi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania per il riesame del solo profilo accolto e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettando gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al capo investito dal motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. In particolare, ha ritenuto che la CTR dovesse verificare se, con riferimento alle sanzioni amministrative fiscali ricomprese in alcune cartelle e intimazioni, fosse maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, non essendo sufficiente la mera affermazione di una prescrizione unitaria dei crediti. Restano invece confermati gli altri capi della decisione impugnata, compresa la qualificazione decennale della prescrizione dei tributi erariali e l'inammissibilità della censura sulle prove di pagamento.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come base normativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova del pagamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 2946 c.c.

    ritenuto applicabile al credito erariale per IRPEF, IVA e IRAP in assenza di espressa previsione di un termine diverso, con prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2953 c.c.

    richiamato in relazione all'actio iudicati; per le sanzioni, il termine decennale opera solo se la pretesa è divenuta definitiva per effetto di giudicato

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ritenuto non applicabile ai tributi erariali annuali perché non si tratta di prestazioni periodiche autonome soggette a prescrizione quinquennale

  • art. 2 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le sanzioni non producono interessi; il testo non sviluppa un principio specifico su questa norma

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    la Corte afferma che il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa fiscale si prescrive in cinque anni, salvo che intervenga un titolo giurisdizionale definitivo che comporti applicazione dell'art. 2953 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    parametro di deduzione delle censure per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    parametro di deduzione della censura di nullità per motivazione contraddittoria/violazione dell'art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    parametro di deduzione della censura sulla valutazione del fatto/prova, dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta contraddittorietà della sentenza di merito, censura poi ritenuta infondata

  • L. n. 580 del 1993, art. 18

    richiamato in tema di diritto camerale, considerato obbligazione annuale assimilabile a tributo periodico soggetto a prescrizione quinquennale

  • d.m. n. 54 del 2005, art. 10

    richiamato quale conferma del termine quinquennale per la riscossione dei diritti camerali e delle relative sanzioni

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    citato incidentalmente in relazione all'imposta di registro oggetto delle pretese iscritte a ruolo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che invochi la mancata considerazione di documenti decisivi è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto nei passaggi essenziali, poiché ciò impedisce il controllo di autosufficienza del ricorso.
  • I tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in mancanza di una disposizione speciale, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; non si applica il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. solo perché l'obbligazione si rinnova annualmente.
  • Per le sanzioni amministrative tributarie, il termine ordinario di riscossione è quinquennale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997; il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. opera soltanto se la pretesa sia divenuta definitiva in forza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
  • La prescrizione va verificata separatamente per le diverse componenti della pretesa iscritta a ruolo: tributo principale e sanzioni non seguono necessariamente lo stesso termine se la disciplina speciale delle sanzioni prevede una prescrizione propria.
  • La deduzione di contraddittorietà della decisione di merito non è fondata quando il dispositivo, letto alla luce della motivazione, consente di ricostruire coerentemente la statuizione adottata e di coordinare capi solo apparentemente divergenti.
  • In materia tributaria, la contestazione della pretesa iscritta a ruolo richiede una verifica analitica degli atti interruttivi e della natura del credito; l'assenza di atti interruttivi può determinare esiti diversi a seconda che si tratti di imposta, contributo o sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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