Cassazione Civile, Ordinanza n. 39583/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo emesso per un debito tributario di euro 3.516 relativo al mancato pagamento di tasse automobilistiche per gli anni 2000 e 2001. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che il credito fosse prescritto. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che le cartelle prodromiche fossero state regolarmente notificate e non opposte, con conseguente cristallizzazione del credito e impossibilità di contestarne il merito in sede di impugnazione del preavviso di fermo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, dell'art. 2953 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che per la tassa automobilistica opera il termine di prescrizione triennale decorrente dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato, termine non convertibile in quello decennale ex art. 2953 c.c. in assenza di un titolo giudiziale definitivo; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica e sull'erroneo richiamo alla conversione del termine breve in quello decennale. Ha osservato che la CTR non aveva chiarito adeguatamente la ratio decidendi, non aveva verificato le date rilevanti ai fini del decorso della prescrizione e sembrava avere applicato l'art. 2953 c.c. pur in assenza di un titolo giudiziale definitivo, limitandosi alla mancata impugnazione delle cartelle. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 del D.L. n. 953 del 1982
per la tassa automobilistica prevede un termine triennale di prescrizione della riscossione, decorrente dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, non per la sola definitività della cartella non impugnata.
la sentenza di merito è censurabile se non si pronuncia sull'eccezione di prescrizione dedotta dalla parte.
richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta definitiva cristallizzazione del credito, ma la Corte ribadisce che la mancata impugnazione dell'atto di riscossione non determina di per sé la conversione del termine prescrizionale.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto con riferimento alla prescrizione.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla prescrizione.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica, la prescrizione della pretesa tributaria è triennale e decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
- L'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione e non è idonea, da sola, a interrompere la prescrizione del credito.
- La notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione, ma non la sospende: il nuovo termine decorre dalla data di notifica.
- La mancata impugnazione della cartella o del termine per opporsi all'atto di riscossione non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale; tale effetto si produce solo se esiste un titolo giudiziale definitivo.
- Se il giudice di merito afferma la definitività del credito senza verificare le date rilevanti e senza accertare se la prescrizione sia maturata, la decisione è censurabile in cassazione.
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